Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2003  gennaio 02 Giovedì calendario

Il rigido flettersi della Sharia, La Stampa, 02/01/2003 Anche se ormai abbiamo imparato tutti che in un mondo lontano da noi la mano troncata significa la denuncia pubblica d’un furto, questa mano di Faoud Salih finita ora chissà in quale intrico incerto di strade torinesi, a un passo appena dalla nostra comune quotidianità, ci obbliga a un viaggio violento nel passato, e rituffa nel Medio Evo dell’oscurità delle coscienze le ragioni e i torti dei comportamenti individuali

Il rigido flettersi della Sharia, La Stampa, 02/01/2003 Anche se ormai abbiamo imparato tutti che in un mondo lontano da noi la mano troncata significa la denuncia pubblica d’un furto, questa mano di Faoud Salih finita ora chissà in quale intrico incerto di strade torinesi, a un passo appena dalla nostra comune quotidianità, ci obbliga a un viaggio violento nel passato, e rituffa nel Medio Evo dell’oscurità delle coscienze le ragioni e i torti dei comportamenti individuali. Un ragazzo monco, il suo pudore, sono incontri per fortuna rari, nelle strade del nostro mondo laico. Torino, Marsiglia, o Berlino, non mostrano differenze nel proprio stupore, o nell’orrore che sempre scatena uno di questi incontri. Ma chi viaggia nel mondo dell’Islam, soprattutto nei paesi dove il controllo dell’esercizio del potere è stato conquistato dal fondamentalismo (cioè da una lettura oltranzista e conservatrice della religione di Allah-Dio, rivelata al profeta Mohammad-Maometto), quel viaggiatore non tarderà a ottundere la ripulsa, e un gesto istintivo di orrore, dopo che si sarà mitridatizzato per la frequenza con la quale s’imbatte in questi disgraziati, chiamati a rendere mostra esemplare della punizione inflitta a chi offende la legge. L’orrore, il contrasto di fondo della nostra comune sensibilità, nascono da quanto la cultura giuridica europea mette al centro della responsabilità accertata, e della punizione: la condanna alla privazione della libertà, però sempre nel rispetto (talvolta, poi, solo teorico) dell’integrità fisica del condannato; la tradizione musulmana basa invece il verdetto su una concezione che privilegia la pena corporale, e anche ne giustifica orgogliosamente le ragioni con una presunta superiorità sociale della scelta: il colpevole punito non pesa comunque sulle finanze pubbliche, può continuare a lavorare e a guadagnare per mantenere se stesso e la sua famiglia, e in più la pena - inflitta sempre in pubblico - costituisce un sicuro deterrente per ogni tentazione possibile. Gli strumenti giuridici sui quali viene definita la colpa, e la punizione, sono essenzialmente due (hanno meno rilievo l’Ijma’, l’Iltihad, il Qyas, l’Istisla, l’Istihsan, l’Aurf). Uno è Al Quran, il Corano, cioè il libro sacro dei musulmani, che contiene le rivelazioni di Allah a Mohammad e fissa la raccolta delle regole divine nel codice della Sharia; l’altro è la Sunna, che esprime il pensiero autentico del Profeta e include la definizione di specifiche fattispecie e la condotta da tenere al riguardo. L’uomo, dice la concezione islamica, è creato debole e commette errori: la legge (la Sharia) e la giurisprudenza (la Fiqh) valutano i comportamenti e giudicano le colpe. Queste colpe sono definite secondo una graduatoria crescente di gravità: 1) gli sbagli (sayyi’a, khati’a - sura 7:168, 17:31, 40:45, 47:19, 48:2); 2) le immoralità (i’tada, junah, dhanb - sura 2:190 e 229, 17:17, 33:55), 3) le trasgressioni (haram - sura 5:4, 6:146), 4) le malvagità e le depravazioni (ithm, dhulam, fujur, su’, fasad, fisk, kufr - sura 2:99 e 205, 4:50 e 112 123 136, 12:79, 38:62, 82:14), 5) la negazione dell’unicità di Allah (shirk - sura 4:48). A ogni categoria di peccato corrisponde una specifica punizione, e Allah può comunque perdonare qualsiasi colpa tranne il peccato di shirk, che nega che esista un solo Allah (Dio). Scendendo alle fattispecie concrete, ci sono quattro categorie di colpe che individuano le responsabilità più gravi: 1) l’adulterio, 2) il furto, 3) la rapina, 4) la diffamazione; per molti dottori della legge islamica, hanno comunque lo stesso rilievo ancora tre categorie di comportamenti vietati: 5) la ribellione, 6) il consumo di alcool, 7) l’apostasia. L’adulterio comporta la condanna alla lapidazione se il colpevole è sposato; la lapidazione viene praticata con l’uomo interrato fino alla vita e la donna fino al petto. Ma se l’adultero non è sposato, o il coniuge era lontano o malato, la pena comporta allora - secondo la sura 24:2 - la commutazione in una condanna a 100 frustate (allo stesso livello di gravità viene posta la colpa della sodomia omosessuale: gli uomini sposati debbono essere arsi vivi o gettati da una rupe; quelli invece non sposati e maggiorenni vengono giustiziati - i sodomizzati - o ricevono 100 frustate, i sodomizzatori). Il furto viene punito con il taglio della mano destra, e in caso di recidività viene mozzata anche la sinistra. La rapina è punita con la decapitazione, se il rapinato è stato ucciso; con il taglio della mano destra e del piede sinistro, se c’è stato solo furto di beni; con la crocefissione, se c’è stato l’omicidio e il furto. La diffamazione - considerata un’accusa non provata di adulterio - procura un verdetto di 80 frustate e la perdita della capacità di testimoniare; ma non commette diffamazione il marito che accusa la moglie e però non documenta credibilmente la propria accusa. Sulla ribellione contro un potere ingiusto ci sono vari gradi di punizione, e il consumo di alcool comporta una condanna da 40 a 80 frustate. L’apostasia confermata decide un verdetto di pena capitale. Se questo è, con qualche evidente approssimazione, il quadro giuridico di riferimento, la realtà processuale ha tuttavia una connotazione molto più articolata nel suo svolgimento, perchè molti giuristi islamici fanno una netta distinzione tra i precetti definiti Mukhamat, che sono inderogabili, e invece i Mutashabehat, la cui applicazione muta a seconda delle circostanze della fattispecie giudicata. E comunque, tra definizione del ”peccato” e accertamento della fattispecie intervengono molte forme di relativizzazione (per l’adulterio, per esempio, l’imputazione dev’essere comprovata da almeno 4 testimoni oculari che confermino di aver assistito all’atto della penetrazione - ogni atto sessuale distinto dalla penetrazione non costituisce causa di adulterio). L’amputazione della mano sinistra di Faoud, al di là del nostro orrore, e della inaccettabilità, può essere motivata da un giudizio di colpevolezza per furto (alla cui responsabilità si sia voluto attribuire però un’attenuante, privando il ragazzo della sinistra e non della destra), o da una colpevolezza che abbia legami con la condizione della purezza religiosa, poichè nell’Islam la mano sinistra è la mano del male, del diavolo, della impurità. In ogni caso, come ricorda Fouad Khaled Allam, l’orrore per questo presunto giudizio «è uguale per tutti, musulmani e cristiani»; la pretesa di far giustizia per via privata è un ritorno alla notte dei tempi oscuri. Un Islam liberale non solo esiste, ma rifiuta decisamente di applicare la legge della sharia come se non fossero passati 1400 anni nella storia delle nostre società. Mimmo Candito