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 2005  agosto 05 Venerdì calendario

La strada del risarcimento danni per i soci. Il Sole 24 Ore 05/08/2005. Roma. La valanga di cause per risarcimento danni che sta investendo i Tribunali di tutta Italia, dai Tango bond alla Parlamat, dai Cirio-bond agli unit-linked, potrebbe ingigantirsi ben presto con una nuova categoria di "risparmiatori traditi": gli azionisti, grandi e piccoli, dell’Antonveneta che non hanno aderito all’Offerta pubblica di acquisto dell’Abn Amro per partecipare all’Ops della Banca popolare italiana

La strada del risarcimento danni per i soci. Il Sole 24 Ore 05/08/2005. Roma. La valanga di cause per risarcimento danni che sta investendo i Tribunali di tutta Italia, dai Tango bond alla Parlamat, dai Cirio-bond agli unit-linked, potrebbe ingigantirsi ben presto con una nuova categoria di "risparmiatori traditi": gli azionisti, grandi e piccoli, dell’Antonveneta che non hanno aderito all’Offerta pubblica di acquisto dell’Abn Amro per partecipare all’Ops della Banca popolare italiana. L’azionista danneggiato da un’attività o un comportamento risultati penalmente perseguibili può procedere al risarcimento danni. Ne sono convinti gli avvocati esperti penalisti che si occupano di questo tipo di azioni legali. «Gli estremi ci sono», sostengono convinti. Prima di poter avviare questo tipo di azione, che può essere fatta anche costituendosi parte civile nel processo penale, l’importante è che l’ipotesi accusatoria sia confermata. L’aggiottaggio, l’interferenza all’esercizio delle funzioni delle autorità di controllo, la manipolazione del mercato, l’insider trading, il raggiro e l’artifizio, sono tutti reati penalmente perseguibili che possono provocare un danno agli azionisti potenziali sottoscrittori di un’Opa. Per poter portare avanti una causa di risarcimento danni, però, bisogna saper provare l’entità del danno subito. Nel caso delle Opa su Antonveneta lanciate rispettivamente da Abn Amro e Bpi, il perno della questione diventa dunque il prezzo. Il 30 marzo scorso il colosso olandese ha proposto un’Opa offrendo 25 euro in contanti per azione. Il 29 aprile la Bpi annuncia una contro Opa a 26 euro. Il 10 giugno l’Abn rilancia la sua offerta portandola da 25 a 26,5 euro per azione e prorogandola fino al 6 luglio. Pochi giorni dopo, il 16 giugno, Bpi deposita il prospetto di una nuova opas a 27,5 euro. L’operazione olandese va deserta ma nel frattempo le due Opa della Bpi vengono sospese da Consob e Banca d’Italia e, quel che è più importante ai fini della causa di risarcimento danni, rimangono travolte da un duro provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano che con un’ordinanza sequestra il 40% delle azioni Antonveneta, le plusvalenze realizzate con la vendita di tali azioni e oltretutto sospende l’amministratore delegato della Bpi dagli incarichi presso la banca. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato l’ipotesi del reato di manipolazione del mercato. Nel caso in cui l’ipotesi accusatoria dovesse essere confermata, all’azionista che non ha partecipato all’Opa della Abn si apre l’opportunità di intentare una causa di risarcimento danni in quanto un comportamento penalmente perseguibile ha condizionato le sue scelte, provocando un danno quantificabile. L’azione risarcitoria, tra le altre cose, potrebbe essere indirizzata tanto a Gianpiero Fiorani (in qualità di "motore" dell’Opa) quanto alla Banca popolare italiana stessa. Le Offerte pubbliche di acquisto infatti non vengono effettuate dai vertici delle imprese ma dalle società. La riforma del diritto societario prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche: nel caso in cui l’istituto di credito venisse accusato non tanto di aver lanciato un’Opa senza rispettare i ratios patrimoniali ma piuttosto di essere riuscito nell’impresa contando sull’aiuto di "concertisti" manipolatori del mercato, allora la causa di risarcimento danni lanciata degli azionisti della banca oggetto del takeover potrebbe scattare anche nei confronti della banca stessa. Questo tentativo estremo di ottenere un risarcimento danni nella complessa vicenda delle doppie Opa su Antonveneta non si estende però agli azionisti della Banca popolare italiana. Il fatto che il prezzo delle azioni della Bpi possa calare a causa dei reati penali dei quali viene accusato l’amministratore delegato della banca non ha nulla a che vedere con la mancata opportunità di aderire all’Opa della Abn su Antonveneta. I tempi della giustizia in Italia, si sa, sono lunghi. E nessuno al momento si azzarda a fare propostici sulla chiusura dell’indagine del Tribunale di Milano sui presunti reati di aggiotaggio, manipolazione del mercato e insider trading. Non è escluso che nell’attesa di intentare una causa di risarcimento danni, gli azionisti di Antonveneta non possano avere una nuova opportunità di Opa da parte del colosso olandese. I.B. I prezzi di riferimento su Padova Le tappe dell’offerta su AntonVeneta 30 marzo La banca olandese Abn Amro lancia un’Opa su AntonVeneta a 25 euro. 11 aprile La Banca Popolare di Lodi sale al 12,7% del capitale di AntonVeneta e supera la partecipazione di Abn Amro 29 aprile Bpi lancia la contro Opa a 26 euro 11 maggio La Consob impone alla Popalare di Lodi di lanciare l’Opa obbligatoria su AntonVeneta 10 giugno Abn Amro rilancia la propria offerta a 26,5 euro 14 giugno Anche Lodi rilancia, portando la propria Opa a 27,5 euro 12 luglio La Banca d’Itilia autorizza la Banca Popolare Italiana (ex Popolare di Lodi) a lanciare l’Opas e l’Opa obbligatoria su AntonVeneta 22 luglio Fallisce l’Opa di Abn Amro, che raccoglie solo il 2,88% di adesioni, portando gli olandesi al 32,7% di AntonVeneta 25 luglio La Procura di Milano dispone il sequestro del 40% delle azioni di AntonVeneta che fanno capo alla Banca Popolare Italiana e ai suoi alleati 27 luglio La Consob sospende l’Opa e l’Opas lanciate dalla Popolare Italiana su AntonVeneta. Isabella Bufacchi