Versione tratta da "Encicliche proibite", Marini editore, Romaa 1972, 14 gennaio 2005
Dal sillabo. XLV. Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i Seminari vescovili), può e deve essere affidato alla civile autorità; e per siffatta guisa affidato, che non si riconosca verun diritto di altra qualunque autorità di immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione dei maestri
Dal sillabo. XLV. Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i Seminari vescovili), può e deve essere affidato alla civile autorità; e per siffatta guisa affidato, che non si riconosca verun diritto di altra qualunque autorità di immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione dei maestri.