Brani estratti dall’Enciclica di Pio X "Pascendi dominici gregis", 13 gennaio 2005
ISTITUZIONE DEI CENSORI DEI LIBRI IN TUTTE LE DIOCESI
Ma non basta impedire la lettura o la vendita dei libri cattivi; bisogna impedirne altresì la stampa. Quindi i Vescovi non concedano la facoltà di stampa se non con la massima severità. E poiché è grande il numero delle pubblicazioni, che a seconda della Costituzione Officiorum esigono l’autorizzazione dall’Ordinario, in talune diocesi si sogliono determinare in numero conveniente censori di officio per l’esame degli scritti. Somma lode Noi diamo a siffatta istituzione di censura: e non solo esortiamo, ma ordiniamo che si estenda a tutte le diocesi [...].
Ammoniamo i Superiori religiosi del gravissimo dovere che essi hanno di non permettere mai che alcunché si pubblichi dai loro sudditi senza la previa facoltà loro e dell’Ordinario diocesano. Per ultimo affermiamo e dichiariamo che il titolo di Censore, di cui taluno sia insignito, non ha alcun valore né mai si potrà arrecare come argomento per dar credito alle private opinioni del medesimo.