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 2004  agosto 22 Domenica calendario

una vita da operaio Ben lungi dallo stabilire solo l’abbigliamento dei leuciani, il Codice insinuava la volontà regia fin nelle più private e particolari attività dei coloni

una vita da operaio Ben lungi dallo stabilire solo l’abbigliamento dei leuciani, il Codice insinuava la volontà regia fin nelle più private e particolari attività dei coloni. Dalla culla alla tomba, ogni cosa doveva esser fatta secondo le regole stabilite da Ferdinando. Elencarle tutte sarebbe impossibile. Anche perché è più interessante soffermarsi su quelle che in qualche misura determinarono la fama di San Leucio in quanto esperimento socio-politico oltre che industriale. Ad esempio il divieto del lusso, che doveva caratterizzare tutta la vita dell’operaio, a cominciare dalla casa in cui viveva: il re fa costruire abitazioni seriali a due piani, tutte uguali. Il lusso era bandito però anche dalla morte: il Codice stabilisce che chiunque muoia a San Leucio abbia esequie «semplici, devote, senz’alcuna distinzione, fatte dal parroco a spese della casa». Ferdinando vieta anche ai congiunti di vestirsi a lutto; gli unici autorizzati a portare al braccio un segno del lutto (e solo per due mesi) sono i genitori e gli sposi del defunto. Abolisce anche il testamento: ogni figlio ha diritto, indipendentemente dal sesso, a un’eguale porzione dei beni dei genitori. In mancanza di eredi, i beni del defunto confluiscono in una sorta di Cassa comune attraverso la quale la comunità assicurava il sostentamento a orfani, infermi, anziani e a chiunque non fosse in grado di provvedere con il lavoro alle proprie necessità. L’originalità delle disposizioni del Codice Leuciano non si ferma qui. Basta dare un’occhiata al capitolo sui matrimoni. Non solo il sovrano si impegna a fornire alle giovani coppie una casa e tutto il necessario per viverci, ma stabilisce anche che la scelta del coniuge debba esser fatta dagli interessati e in totale libertà, senza ingerenze da parte dei genitori. Attraverso un rituale codificato, il pretendente chiedeva pubblicamente la mano della donna prescelta, che era libera di rifiutargliela. Tale rifiuto negava qualsiasi ulteriore tentativo di avvicinamento tra i due. Nel caso in cui la ragazza fosse consenziente, invece, si procedeva alle nozze, con festa religiosa e civile. Ma il sovrano fissava anche delle limitazioni alla libertà di contrarre matrimonio. Innanzitutto, l’età: 20 anni per gli uomini, 16 per le donne. Quindi la capacità di contribuire attivamente al benessere della comunità. Che tradotto significa che solo chi era entrato pienamente in possesso dell’arte della lavorazione della seta poteva dar vita a un nuovo nucleo familiare. L’intento di questa Costituzione sui generis era quello di garantire la sopravvivenza di ciò che faceva di questo gruppo di coloni-operai una comunità, vale a dire, l’arte della seta. Per questo, pur non impedendo di contrarre matrimonio con persone che non abitassero a San Leucio, Ferdinando stabilisce che queste, per essere ammesse, avrebbero dovuto prima imparare a far funzionare un telaio o un mangano. In caso contrario, le nozze non potevano celebrarsi se non al di fuori della Colonia, e agli sposi era fatto divieto di tornare a viverci.