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 2003  maggio 12 Lunedì calendario

”Il giudice, nell’esercizio della giurisdizione, non deve ricercare il consenso della gente. Egli interpreta e applica la legge nel caso concreto; deve ”sentirsi” soggetto soltanto alla legge e liberarsi da qualsiasi condizionamento, anche da quello che gli può derivare dal favore della pubblica opinione

”Il giudice, nell’esercizio della giurisdizione, non deve ricercare il consenso della gente. Egli interpreta e applica la legge nel caso concreto; deve ”sentirsi” soggetto soltanto alla legge e liberarsi da qualsiasi condizionamento, anche da quello che gli può derivare dal favore della pubblica opinione. Naturalmente parlo del consenso sulla decisone da prendere nel caso concreto, sull’oggetto di questo o di quel processo. Altra cosa è il ”consenso diffuso” che la gente ha (o non ha) per l’amministrazione della giustizia nel suo insieme, che è poi il riflesso della credibilità dei giudici. Questo ”consenso collettivo o diffuso” è molto importante e – non sembri un paradosso – esso dipende, per tanti aspetti, proprio dal fatto che nei singoli casi il giudice non cerchi di intercettare il favore popolare” (Virginio Rognoni).