Virginia Vacca, Sergio Noja, Michele Vallario (a cura di),Detti e fatti del profeta dell’Islam, raccolti da al-Buhari, Utet, 28 agosto 2003
Libidine. Delitto per cui il Corano o la tradizione prevedono una pena fissa (mentre per altri illeciti la decisione è lasciata all’apprezzamento del giudice)
Libidine. Delitto per cui il Corano o la tradizione prevedono una pena fissa (mentre per altri illeciti la decisione è lasciata all’apprezzamento del giudice). Si configura ogni qual volta due persone che non vivono in regolare rapporto di matrimonio o concubinato hanno un rapporto sessuale. Tra le punizioni, la lapidazione (non prevista dal Corano), l’esilio e le frustate. Quando l’accusato di libidine nega la sua colpa, il fatto può essere confermato da quattro testimoni maschi (in caso di assoluzione, sono loro a essere puniti).