Cesare Rimini, ཿCorriere della Sera 8/5/2003, 8 maggio 2003
In generale, la giurisprudenza stabilisce che il risarcimento può essere riconosciuto se l’infedeltà ha sconvolto la salute psichica del coniuge tradito (il cosiddetto «danno biologico»)
In generale, la giurisprudenza stabilisce che il risarcimento può essere riconosciuto se l’infedeltà ha sconvolto la salute psichica del coniuge tradito (il cosiddetto «danno biologico»). Ma esiste anche un’altra ipotesi, quella del «danno esistenziale», che avviene nel momento in cui si viola «il diritto che ognuno ha ad una vita serena». Esempio: chi si trovi nell’impossibilità di frequentare amici e conoscenti perché tutti sanno che ha le corna.