Ambrogio M. Piazzoni, Storia delle elezioni pontificie, Piemme, 2002, 31 marzo 2003
Scommesse. Tra le regole pratiche formulate da Pio IV nella bolla In eligendis ecclesiarum Praelatis (1562), il divieto di scommettere sull’elezione del papa e le quattro procedure elettorali: per ispirazione o ”adorazione” (tutti gli elettori, senza preventive intese, manifestavano accordo sulla stessa persona), per compromesso (il collegio delegava la scelta a un gruppo ristretto di cardinali), per scrutinio o per accesso (dopo votazione scritta, se in sede di spoglio delle schede non si raggiungeva il quorum di due terzi, ogni elettore poteva esprimere la nuova preferenza a un altro candidato, oppure confermare la prima con la formula "accedo nemini", "non passo a nessuno")
Scommesse. Tra le regole pratiche formulate da Pio IV nella bolla In eligendis ecclesiarum Praelatis (1562), il divieto di scommettere sull’elezione del papa e le quattro procedure elettorali: per ispirazione o ”adorazione” (tutti gli elettori, senza preventive intese, manifestavano accordo sulla stessa persona), per compromesso (il collegio delegava la scelta a un gruppo ristretto di cardinali), per scrutinio o per accesso (dopo votazione scritta, se in sede di spoglio delle schede non si raggiungeva il quorum di due terzi, ogni elettore poteva esprimere la nuova preferenza a un altro candidato, oppure confermare la prima con la formula "accedo nemini", "non passo a nessuno").