ìIl Messaggeroî 6/12/2002, 6 dicembre 2002
Mobilità corta e lunga. Questa indennità costituisce un sussidio più consistente di quella di disoccupazione e raggiunge nel primo anno il 100 per cento del trattamento di CIGS
Mobilità corta e lunga. Questa indennità costituisce un sussidio più consistente di quella di disoccupazione e raggiunge nel primo anno il 100 per cento del trattamento di CIGS. Le imprese che intendono avvalersi della mobilità corta comunicano ai sindacati e agli uffici del lavoro numero e lavoratori in esubero: entro 45 giorni va raggiunto un accordo tra azienda e sindacati. L’indennità è pari al 100 per cento del trattamento CIGS per il primo anno e all’80 per cento dal tredicesimo mese, ed è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti. Se il lavoratore in mobilità accetta un lavoro a un inquadramento inferiore a quello di provenienza ha diritto, per un anno, a un assegno integrativo. Nel caso della mobilità lunga, si riceve l’indennità fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima per il conseguimento della pensione (sette anni è il periodo massimo).