Gabriele DíAutilia "Líet giolittiana 1900 - 1915", Editori Riuniti, 3 agosto 1998
«I fanciulli dell’uno e dell’altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie, e nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l’età di 12 anni compiuti» (dalla legge del 1902 emanata dal governo Zanardelli)
«I fanciulli dell’uno e dell’altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie, e nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l’età di 12 anni compiuti» (dalla legge del 1902 emanata dal governo Zanardelli). L’età minima per il lavoro notturno era 15 anni, l’orario non doveva superare le 12 ore per le donne e le 11 per i minori di 16 anni. Venne istituita anche una cassa maternità e il congedo per il puerperio. Donne e minori costituivano il 40% della popolazione operaia.