ཿMf 06/08/1998, 6 agosto 1998
In seguito alla riforma dell’articolo 68 della Costituzione sull’immunità parlamentare è vietato intercettare le conversazioni dei parlamentari senza la previa autorizzazione della camera di appartenenza, e quando questi sia oggetto passivo della telefonata il materiale che lo riguarda non potrà essere utilizzato a fini penali
In seguito alla riforma dell’articolo 68 della Costituzione sull’immunità parlamentare è vietato intercettare le conversazioni dei parlamentari senza la previa autorizzazione della camera di appartenenza, e quando questi sia oggetto passivo della telefonata il materiale che lo riguarda non potrà essere utilizzato a fini penali.