Gianluca Luzi, ìla Repubblicaî 5/11/98; Donatella Stasio, ìIl Sole-24 Oreî 6/11/98, 6 novembre 1998
Poteri della Corte. Antonio Soda, deputato diessino: «Credo che sia arrivato il momento di affrontare il nodo dei poteri della Corte costituzionale
Poteri della Corte. Antonio Soda, deputato diessino: «Credo che sia arrivato il momento di affrontare il nodo dei poteri della Corte costituzionale... Perché ora la Consulta, che dovrebbe esprimersi solo sulla legittimità delle leggi, arriva a pronunciare sentenze come questa che sono manipolative e ”creative”. La Corte ha riscritto una legge votata in Parlamento perché non sono chiari i limiti del suo agire... Se la Corte fa le leggi e la Corte le interpreta e le modifica non è possibile far nulla. A questo punto, in materia di giustizia, non servirebbe a nulla procedere per legislazione ordinaria perché in assenza di una definizione costituzionale dei suoi poteri la Corte continuerebbe a muoversi su questa strada». Ortensio Zecchino, ministro della Ricerca Scientifica: «Questa sentenza è un passo indietro, non c’è dubbio. Ed è la dimostrazione che ormai le leggi emanate dal Parlamento sono considerate un optional da parte di altri organo dello Stato. Negli ultimi anni il codice di procedura penale è stato riscritto dalla corte costituzionale, più per esigenze politico-legislative che non per autentiche questioni di costituzionalità; ma la politica legislativa la fa il Parlamento, non la Consulta, e le leggi sono leggi, non meri orientamenti di indirizzo». Il diessino Giovanni Pellegrino: «Noi abbiamo una Costituzione, un ”giudice delle leggi” che da anni le interpreta in un certo modo e all’indipendenza della Consulta dobbiamo rispetto. L’unica possibiltà sarebbe stata quella di cambiare la Costituzione, ma abbiamo dimostrato di non esserne capaci...». Enzo Cheli, presidente dell’Authority per le telecomunicazioni ed ex giudice costituzionale: «Anche in questo caso la Corte ha fatto il suo mestiere. Forse i politici dimenticano che le Corti costituzionali nascono e vivono proprio per controllare i Parlamenti e far cadere le leggi, antiche e recenti, che giudicano incostituzional». (Dino Martirano, ”Corriere della Sera”, Giovanni Bianconi, ”La Stampa” 4/11/98; Donatella Stasio, ”Il Sole-24 Ore” 6/11/98). *** Giuliano Amato a proposito delle sentenze additive: «La Corte, in base alla Costituzione, aveva esclusivamente il potere di legislazione negativa, cioè di creare il vuoto. In realtà noi abbiamo alle spalle una lunga vicenda storica, della quale il primo responsabile è il Parlamento, che ha portato a un affinamento degli strumenti della Corte Costituzionale, che non si limita a creare il vuoto ma dice anche come la norma può essere resa conforme alla Costituzione. In linea di politica istituzionale è davvero preoccupante che la politica diventi insofferentedavanti agli istituti di garanzia e controllo. Questo è in ogni caso preoccupante, è troppo comodo per la politica accettare la Corte costituzionale quando elimina le leggi fatte da politiche precedenti, ma è insofferente quando elimina le sue». Enzo Cheli, sul perché la Consulta è ricorsa alle sentenze additive: «Sono alla base dello sviluppo del nostro sistema di libertà costituzionali e dell’attuazione positiva che la Costituzione ha avuto in questi 40 anni (...) Le sentenze additive aggiungono , sì, delle norme, ma in attuazione di principî costituzionali puntualmente richiamati. La Corte, perciò, non opera in uno spazio definito con precisione dal parametro costituzionale (...) (L’esigenza delle sentenze additive) è nata dal fatto che il potere politico aveva riflessi lenti. I Parlamenti intervenivano con ritardo sulle sentenze della Corte che, spesso, lasciavano vuoti rischiosi, specie sul terreno dell’attuazione delle libertà. Le sentenze additive, quindi, sono nate dalla necessità di supplire a questi ritardi e il loro successivo sviluppo è stato legato anche all’esigenza di rendere flessibile lo strumento giudiziario che la Corte adotta per adeguare la Costituzione all’evoluzione reale del paese (...) I poteri di garanzia si espandono quando i poteri di indirizzo sono incerti e incapaci di esprimere linee unitarie e tempestive. Se invece emergono maggioranze coese, forti, e indirizzi politici omogenei ed efficienti, i poteri di garanzia (Corte costituzionale e presidente della Repubblica) si restringono».