Luigi Grassia, La Stampa 15/02/2000; Il Giorno 15/02/2000, 15 febbraio 2000
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di diffida (per concorrenza sleale) avanzata dalla multinazionale svizzera Nestlè (erede del copyright sul logo ”Mio” e produttrice dell’omonimo formaggino spalmabile per l’infanzia) nei confronti della Morando (società italiana specializzata in cibo per quattrozampe) a commercializzare i suoi bocconcini con il nome ”Miocane” e ”Miogatto”
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di diffida (per concorrenza sleale) avanzata dalla multinazionale svizzera Nestlè (erede del copyright sul logo ”Mio” e produttrice dell’omonimo formaggino spalmabile per l’infanzia) nei confronti della Morando (società italiana specializzata in cibo per quattrozampe) a commercializzare i suoi bocconcini con il nome ”Miocane” e ”Miogatto”. La tesi sostenuta dalla Nestlè era che «data l’intereferenza sociale che porta ad una certa omologazione tra fanciulli e cuccioli o gattini, Miocane e Miogatto ben possono indurre il consumatore a ritenere che essi siano offerti dal fabbricante di prodotti per uomini (formaggino Mio)». La Cassazione ha definito «ininfluente e ardito» pensare che tale «omologazione del bambino col cucciolo avrebbe reso il cibo per cani e quello per bambini capaci di soddisfare lo stesso bisogno»( l’illecito concorrenziale presupporrebbe «la sostituibilità reciproca dei prodotti afffini») e ha concluso affermando che «i prodotti per bambini non sono uguali ai prodotti per cagnolini».