Silvana Mazzocchi La repubblica 24/1/20014 alle pagine 50-51, 24 gennaio 2001
Nel 1961, la Corte Costituzionale conferma la validità dell’articolo 589 del Codice Penale, che prevede la punibilità della moglie adultera e del suo amante
Nel 1961, la Corte Costituzionale conferma la validità dell’articolo 589 del Codice Penale, che prevede la punibilità della moglie adultera e del suo amante. Il marito tradito è perseguibile solo se riaccoglie in casa la moglie traditrice.