Alessandro Fig-Talamanca, La Repubblica, 24/09/1996, 24 settembre 1996
Non è allora più saggia la giurisprudenza anglosassone che esclude in linea di principio le testimonianze per sentito dire? Non si potrebbero almeno limitare a una o due le testimonianze per sentito dire del medesimo fatto? Certamente si avrebbe il vantaggio di ridurre la lunghezza, la complessità e il costo dei processi
Non è allora più saggia la giurisprudenza anglosassone che esclude in linea di principio le testimonianze per sentito dire? Non si potrebbero almeno limitare a una o due le testimonianze per sentito dire del medesimo fatto? Certamente si avrebbe il vantaggio di ridurre la lunghezza, la complessità e il costo dei processi. Ad esempio nel processo di Palermo contro il senatore Andreotti ci sono (secondo il sunto dei capi di accusa pubblicato dal professor Arlacchi) solo due testimonianze dirette di contatti con i capimafia. Se ci si fosse concentrati su queste testimonianze per valutarne l’attendibilità e il valore probatorio rispetto all’imputazione, il processo sarebbe già concluso.