Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 1996  settembre 24 Martedì calendario

Non è allora più saggia la giurisprudenza anglosassone che esclude in linea di principio le testimonianze per sentito dire? Non si potrebbero almeno limitare a una o due le testimonianze per sentito dire del medesimo fatto? Certamente si avrebbe il vantaggio di ridurre la lunghezza, la complessità e il costo dei processi

Non è allora più saggia la giurisprudenza anglosassone che esclude in linea di principio le testimonianze per sentito dire? Non si potrebbero almeno limitare a una o due le testimonianze per sentito dire del medesimo fatto? Certamente si avrebbe il vantaggio di ridurre la lunghezza, la complessità e il costo dei processi. Ad esempio nel processo di Palermo contro il senatore Andreotti ci sono (secondo il sunto dei capi di accusa pubblicato dal professor Arlacchi) solo due testimonianze dirette di contatti con i capimafia. Se ci si fosse concentrati su queste testimonianze per valutarne l’attendibilità e il valore probatorio rispetto all’imputazione, il processo sarebbe già concluso.