Sul Corriere della Sera del 29/1/2001 a pagina 3; Gianluca Luzi su la Repubblica del 6/2/2001 a pagina 11., 29 gennaio 2001
«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive
«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato». La XIII disposizione può essere modificata o abrogata solo da una legge costituzionale approvata dal Parlamento. La tesi del rientro immediato dei Savoia, rilanciata da Amato, si basa su una discussione del Consiglio di Stato nel dicembre 1987. Allora si sostenne che, dopo la morte di Umberto II, i Savoia non sono più un casato, ma una famiglia qualunque che non può essere sottoposta a vincoli e limitazioni. Nel 1989, il Consiglio di Stato riconobbe a Maria Josè il diritto di rientrare in Italia. Motivo: la tredicesima disposizione vale per le consorti dei Savoia, morto Umberto, Maria Josè non è più consorte ma vedova.