Marianna Aprile, 26 febbraio 2001
Secondo la legge razziale del ’38, in Italia agli ebrei era vietato esercitare il commercio ambulante; solo a Roma, furono ottocento i commercianti ebrei costretti a restituire la licenza
Secondo la legge razziale del ’38, in Italia agli ebrei era vietato esercitare il commercio ambulante; solo a Roma, furono ottocento i commercianti ebrei costretti a restituire la licenza. Gli ebrei, inoltre, non potevano gestire agenzie di affari; commerciare preziosi; fare i fotografi; avere tipografie; vendere oggetti antichi o d’arte, libri, oggetti usati, articoli per bambini, radio, carte da gioco, carburo di calcio, oggetti sacri, cancelleria, indumenti militari fuori uso; aprire dei negozi di ottica; esportare prodotti ortofrutticoli; mescere alcolici; raccogliere oggetti metallici, lane, materassi; esportare canapa; usare gas tossici; raccogliere rifiuti; gestire scuole di ballo e di taglio e cucito; gestire agenzie di viaggi e turismo; noleggiare film.