Silvana Mazzocchi, Silvio Buzzanca, la Repubblica, 09/10/1996; Donatella stasio, Alessandro Pizzorusso, Roberto Turno, Il Sole 24 ore, 09/10/1996., 9 ottobre 1996
La Corte costituzionale ha proibito al governo di "reiterare i decreti". La parola "reiterare" significa: "presentare di nuovo"
La Corte costituzionale ha proibito al governo di "reiterare i decreti". La parola "reiterare" significa: "presentare di nuovo". La differenza tra un decreto e un disegno di legge è questa: il disegno di legge entra in vigore solo dopo l’approvazione del Parlamento, il decreto entra in vigore subito e il Parlamento ha poi 60 giorni di tempo per "convertirlo", cioè farlo diventare "legge". Il decreto, dunque, va emesso solo per "situazioni straordinarie di necessità e urgenza" (articolo 77 della Costituzione). Ma poiché il Parlamento, da sempre, impiega molti mesi o molti anni per approvare un disegno di legge, i governi, a partire dagli anni ’70, hanno fatto sempre più ricorso ai decreti. Passati i sessanta giorni, li "reiteravano". Ci sono decreti (come quello sulla Rai) che stanno lì ad aspettare la conversione anche da tre anni. Decreti presentati nel corso della prima legislatura: 29. Nella dodicesima: 667. Attualmente ci sono 53 decreti che attendono di essere convertiti in legge, che tra l’altro contengono misure finanziarie per 37 mila miliardi. Tra questi, anche quelli sulla previdenza, inseriti nella manovra finanziaria. La sentenza della corte entrerà in vigore tra un mese, quando sarà pubblicata dalla "Gazzetta ufficiale". Dunque, per molti decreti sono disponibili un po’ più di sessanta giorni. Via d’uscita: non ricorrere all’aula e far approvare i decreti in commissione, dove ci sono meno parlamentari e si fa prima. Per approvare questa procedura però ci vuole l’approvazione dell’aula (a maggioranza semplice per alzata di mano); estendere alla Camera il dispositivo del Senato che obbliga a portare i decreti in aula entro trenta giorni dalla loro emissione.