Gianni Barbacetto, Diario, 15/10/1997., 15 ottobre 1997
«Nella tradizione giuridica italiana e fino a oggi il sequestro di persona a fini d’estorsione è considerato un reato contro il patrimonio, non contro la persona: il sequestro è ritenuto infatti semplicemente un metodo per portare a termine un’estorsione
«Nella tradizione giuridica italiana e fino a oggi il sequestro di persona a fini d’estorsione è considerato un reato contro il patrimonio, non contro la persona: il sequestro è ritenuto infatti semplicemente un metodo per portare a termine un’estorsione. Le pene per il sequestratore vanno da venticinque a trenta anni di reclusione, che diventano sicuramente trenta in caso sia procurata la morte del sequestrato. L’ergastolo è previsto soltanto nel caso tale morte sia procurata intenzionalmente. una norma di fatto criminogena: rende addirittura conveniente per il sequestratore sopprimere l’ostaggio (anche per il fatto che l’intenzionalità non è di norma dimostrabile, visto che in questi casi viene solitamente fatto sparire il cadavere).