27 aprile 2001
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 513 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni su fatti altrui rese al pm dall’indagato qualora non siano confermate in sede dibattimentale, davanti al giudice, in contraddittorio con la difesa: in caso di silenzio o reticenza in dibattimento scatterà d’ora in poi il meccanismo delle contestazioni sulla base delle dichiarazioni precedenti, che il giudice potrà utilizzare se corroborate da altri elementi di prova
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 513 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni su fatti altrui rese al pm dall’indagato qualora non siano confermate in sede dibattimentale, davanti al giudice, in contraddittorio con la difesa: in caso di silenzio o reticenza in dibattimento scatterà d’ora in poi il meccanismo delle contestazioni sulla base delle dichiarazioni precedenti, che il giudice potrà utilizzare se corroborate da altri elementi di prova.