Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2001  aprile 27 Venerdì calendario

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 513 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni su fatti altrui rese al pm dall’indagato qualora non siano confermate in sede dibattimentale, davanti al giudice, in contraddittorio con la difesa: in caso di silenzio o reticenza in dibattimento scatterà d’ora in poi il meccanismo delle contestazioni sulla base delle dichiarazioni precedenti, che il giudice potrà utilizzare se corroborate da altri elementi di prova

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 513 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni su fatti altrui rese al pm dall’indagato qualora non siano confermate in sede dibattimentale, davanti al giudice, in contraddittorio con la difesa: in caso di silenzio o reticenza in dibattimento scatterà d’ora in poi il meccanismo delle contestazioni sulla base delle dichiarazioni precedenti, che il giudice potrà utilizzare se corroborate da altri elementi di prova.