Gianluca Luzi, la Repubblica 05/11/1998; Donatella Stasio, Il Sole-24 Ore 06/11/1998., 5 novembre 1998
Il principio della formazione della prova in dibattimento davanti a un giudice terzo, estraneo allo svolgimento delle indagini preliminari (fase del procedimento in cui il pm cerca le prove), garantisce il contraddittorio tra le parti ed è un caposaldo del processo accusatorio
Il principio della formazione della prova in dibattimento davanti a un giudice terzo, estraneo allo svolgimento delle indagini preliminari (fase del procedimento in cui il pm cerca le prove), garantisce il contraddittorio tra le parti ed è un caposaldo del processo accusatorio. Questo modello è stato scelto dal Parlamento nell’89, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in sostituzione al processo inquisitorio in cui era sacrificata la dialettica tra accusa e difesa e la terzietà del giudice. Secondo l’avvocato Guido Calvi sul 513 la Consulta è entrata in conflitto col Parlamento su scelte di politica del diritto relative al tipo di modello processuale (inquisitorio o accusatorio) da adottare e non si è limitata all’esclusivo vaglio di costituzionalità della norma: « bene ricordare che, con il nuovo codice di procedura penale si era voluto affermare il passaggio dal principio di autorità al principio dialettico per il quale la formazione della prova è prerogativa delle parti, controllata da un giudice terzo. Questa scelta nasceva dal convincimento che oralità, pubblicità e contraddittorio sono metodi in grado di procurare la migliore ricostruzione oggettiva dei fatti, che costituisce il vero valore del processo, e non già l’interesse di una parte». Secondo l’avvocato l’acquisizione di dichiarazioni rese solo al pm, non confermate in aula, frustra il principio del contraddittorio: » evidente però che se la verità del processo è privata del contraddittorio, non rimane che l’ipotesi dell’accusa, non più verificata, ma solamente ricercata. Insomma si ritorna all’interno di un sistema inquisitorio e addirittura si potrebbe affermare che proprio questo discrimine segni il passaggio da uno Stato di diritto ad uno Stato etico».