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 1998  gennaio 02 Venerdì calendario

Il codice per la stampa studiato dal garante per la privacy Stefano Rodotà fissa all’articolo 1 la ”tutela del domicilio”: «Ma vale anche per la Villa Vanda di Gelli, dove vengono trovati gli elenchi della P2? [

Il codice per la stampa studiato dal garante per la privacy Stefano Rodotà fissa all’articolo 1 la ”tutela del domicilio”: «Ma vale anche per la Villa Vanda di Gelli, dove vengono trovati gli elenchi della P2? [...] Per l’attico di De Mita ristrutturato a carico dell’Inpdai con lavori che per la sola falegnameria costarono 250 milioni?» (Gian Antonio Stella). Per l’articolo 2 vanno evitati riferimenti a congiunti ed altri parenti non interessati ai fatti: « un ”gossip” superfluo scrivere che Vittorio Dotti, ex avvocato di Berlusconi e capogruppo di Forza Italia alla Camera, era l’uomo di Stefania Ariosto, cioè della teste Omega?». L’articolo 3 sancisce che «la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie raccolte non hanno alcun rilievo sul loro ruolo». All’articolo 4 si stabilisce che «salvo motivi di interesse pubblico il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca comunque lesive della dignità della persona»: «Qualche settimana fa un neonazista veneziano è stato fermato con l’accusa di aver mandato lettere anonime di insulti infami a persone e organismi della comunità ebraica: ha davvero diritto all’anonimato come ha deciso il magistrato? O hanno piuttosto diritto i suoi vicini di casa di sapere con chi hanno a che fare? E i vicini di casa di un pedofilo pescato in flagrante?» (Gian Antonio Stella). A metà febbraio una sentenza della Cassazione ha stabilito che «il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell’altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività [...] Diverso è il caso delle persone impegnate nella vita politica o sociale le cui vicende private possono risultare d’interesse pubblico». La sentenza respingeva il ricorso di Emidio Novi, ex direttore de ”Il Giornale di Napoli”, condannato (diffamazione aggravata) per un articolo del ’90 dal titolo ”La moglie di Maradona innamorata di Coppola”. Per la Suprema Corte Novi non era giustificato neanche dall’aver diffuso una notizia già pubblicata da altri giornali, perché così facendo aveva accresciuto il numero di persone cui era pervenuta.