La Stampa 15/11/1998; Roberto Landucci, il manifesto 19/11/1998, 15 novembre 1998
Secondo l’art.27 della Costituzione l’estradizione è esclusa perché in Turchia vige la pena di morte
Secondo l’art.27 della Costituzione l’estradizione è esclusa perché in Turchia vige la pena di morte. L’ultima esecuzione risale all’84, quando fu condannata una donna accusata di tre omicidi. Le autorità turche dichiarano di essere disposte a abolire la pena di morte pur di ottenere l’estradizione di Ocalan (il ministero della giustizia turco sta ultimando il testo di un disegno dei legge che sostituisce la pena di morte con la reclusione a vita a regime duro).