Mezzemaniche, il Borghese 24/06/1999, 24 giugno 1999
Indennità riconosciuta dal Regio Decreto n.1043 del 1923, tuttora in vigore, ai testimoni di un reato: 700 lire al giorno se «residenti nel luogo in cui sono stati esaminati, purché si tratti di persone che debbano trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio e l’esame cui dovettero intervenire li abbia privati del necessario sostentamento»
Indennità riconosciuta dal Regio Decreto n.1043 del 1923, tuttora in vigore, ai testimoni di un reato: 700 lire al giorno se «residenti nel luogo in cui sono stati esaminati, purché si tratti di persone che debbano trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio e l’esame cui dovettero intervenire li abbia privati del necessario sostentamento». A chi risiede a più di due chilometri e mezzo dall’Ufficio dove ha reso testimonianza vengono riconosciute 1.400 lire in più. A chi è «obbligato a rimanere fuori della propria residenza» sono riconosciute 2.500 lire al giorno, esclusi il giorno di partenza e quello di ritorno. Il decreto prevede anche il rimborso del biglietto ferroviario di seconda classe.