Giuseppe Alberti, La Stampa 12/11/1999, 12 novembre 1999
Volendo assicurare la propria casa per sinistri come quello di Foggia, difficilmente si troverebbe una compagnia disposta ad assumersi il rischio: «Se il crollo è dovuto a movimenti tellurici e nella polizza incendio esiste l’estensione ai danni da terremoto, il rischio è parzialmente coperto
Volendo assicurare la propria casa per sinistri come quello di Foggia, difficilmente si troverebbe una compagnia disposta ad assumersi il rischio: «Se il crollo è dovuto a movimenti tellurici e nella polizza incendio esiste l’estensione ai danni da terremoto, il rischio è parzialmente coperto. Ma sono casi rari. Se invece il crollo è da imputare al costruttore per errori di calcolo, o per materiali scadenti, pur esistendo una polizza per la ”responsabilità civile” la copertura assicurativa non è quasi mai operante (l’articolo 1669 del Codice civile stabilisce che le responsabilità decadono dopo 10 anni dalla data di costruzione). Se il sinistro è da imputare all’abbattimento, anche parziale, di un muro maestro da parte di un condomino, allo scopo di ampliare l’abitabilità del proprio appartamento, la responsabilità ricade su quest’ultimo: in simili casi non vi è risorsa assicurativa».