Flavio Haver, Paolo Biodani Corriere della Sera 25/2/2000, 25 febbraio 2000
Pronunciandosi sul caso di Lorenzo Rolla, il giocatore di basket del Lerici che nel 1994 aveva colpito con un pugno alla mascella l’avversario Daniele Ricci, del Sarzana, in una fase di gioco fermo, la Corte di Cassazione ha sancito il principio che è penalmente perseguibile per colpa il giocatore che ferisce un avversario per ”l’ansia da risultato” (una responsabilità dolosa scatta quando il comportamento violento sia rivolto a intimidire l’avversario, a dissuaderlo dall’opporsi, oppure a punirlo)
Pronunciandosi sul caso di Lorenzo Rolla, il giocatore di basket del Lerici che nel 1994 aveva colpito con un pugno alla mascella l’avversario Daniele Ricci, del Sarzana, in una fase di gioco fermo, la Corte di Cassazione ha sancito il principio che è penalmente perseguibile per colpa il giocatore che ferisce un avversario per ”l’ansia da risultato” (una responsabilità dolosa scatta quando il comportamento violento sia rivolto a intimidire l’avversario, a dissuaderlo dall’opporsi, oppure a punirlo). La Corte ha fissato una soglia, chiamata ”rischio consentito”, al di sotto della quale i falli rimangono illeciti sportivi penalmente irrilevanti: «Violazioni involontarie delle norme regolametari del gioco dovute essenzialmente alla foga agonistica e alla incapacità di interrompere tempestivamente la propria azione o corsa al fine di non ostacolare l’avversario». Preoccupazione di Gianni Petrucci, presidente del Coni: «Cosa succederà a livello internazionale [...] Come accetteranno le federazioni internazionali la limitatività di questo particolare stato di diritto sui nostri campi? Potrà accettare il Cio che qualcuno consideri penalmente perseguibile ai Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 la vigorìa che usano da sempre e in ogni parte del mondo i giocatori di hockey su ghiaccio?» .