21 maggio 2001
Dalla sentenza emessa dalla Cassazione il 6 novembre 1998: «In data 12-7-92 R.P., allora diciottenne, denunciava alla Questura di Potenza che il giorno precedente, verso le ore 12
Dalla sentenza emessa dalla Cassazione il 6 novembre 1998: «In data 12-7-92 R.P., allora diciottenne, denunciava alla Questura di Potenza che il giorno precedente, verso le ore 12.30, era stata vittima di una violenza carnale consumata in suo danno da C.C., suo istruttore di guida. Costui, come aveva fatto altre volte, l’aveva prelevata presso la sua abitazione, per effettuare la lezione di guida pratica. Sennonché, con la scusa di dover prelevare altra ragazza pure interessata alle lezioni di guida, l’aveva condotta fuori dal centro abitato e, fermata l’autovettura in una stradella interpoderale, l’aveva gettata a terra e, dopo averle sfilato da una gamba i jeans che indossava, l’aveva violentata. Consumato l’amplesso, l’aveva condotta a casa imponendole con minacce di non rivelare ad altri l’accaduto. I genitori, vedendola turbata, le avevano chiesto spiegazioni, ma aveva preferito non raccontare quanto le era accaduto. Lo stesso giorno, dopo il suo rientro a casa dalla lezione di teoria presso l’autoscuola, aveva informato i genitori della violenza subita. Il C., sottoposto a fermo lo stesso giorno della denuncia, dava una diversa versione dei fatti, ammetteva di avere avuto il rapporto sessuale con la P., nelle circostanze di tempo e di luogo da questa riferite, ma precisava che la ragazza era stata conseziente. Iniziatosi il procedimento penale a carico del C. [...] il tribunale di Potenza, con sentenza del 29.2.96, condannava l’imputato per il reato di atti osceni in luogo pubblico, mentre lo proscioglieva dai rimanenti reati. A seguito di appello del pm e dell’imputato, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 19.3.98, dichiarava il C. responsabile di tutti i reati a lui contestati e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione. Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione [...] Ritiene la Corte che la sentenza impugnata merita l’annullamento perché carente di adeguato e convincente apparato argomentativo [...] La sentenza afferma che le dichiarazioni rese dalla P. sono da ritenersi attendibili perché costei non aveva motivo alcuno per muovere contro il C. un’accusa calunniosa. Una tale considerazione non può condividersi sol che si consideri che la ragazza potrebbe avere accusato falsamente il C. [...] per giustificare con i genitori l’amplesso carnale avuto con una persona molto più grande di lei di età e per di più sposata, amplesso che non si sentiva di tener celato poiché preoccupata dalle possibili conseguenze del rapporto carnale. Peraltro una tale ipotesi non appare inverosimile alla luce del comportamento tenuto dalla P. dopo i fatti. Costei raccontò ai genitori quanto le era accaduto non già appena tornò a casa, sebbene i parenti le chiedessero cosa le era successo in quanto era visibilmente turbata, ma soltanto la sera dopo aver assistito presso l’autoscuola alla lezione di teoria. La Corte di Appello giustifica un tale ritardo sostenendo che la P. presumibilmente provava vergogna o si sentiva in colpa. Ma una tale argomentazione non è convincente. Non si vede infatti quale vergogna o senso di colpa la P. potesse avvertire, se effettivamente vittima di una violenza carnale, data la gravità di un tale fatto, peraltro commesso dal suo istruttore di guida [...] Parimenti censurabile è la sentenza allorché afferma che la P. fu realmente vittima della denunciata violenza carnale dato che è certo che durante l’amplesso aveva i jeans tolti soltanto in parte mentre se fosse stata conseziente al rapporto carnale avrebbe tolto del tutto i pantaloni che indossava. Un tale rilievo non può condividersi perché sarebbe stato assai singolare che in pieno giorno (il fatto avvenne verso le ore 12-12.30), in una zona che seppur isolata non era preclusa al transito di persone, la P. si denudasse del tutto perché era conseziente all’amplesso. Deve poi rivelarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi la indossa. Anche su altri punti la sentenza ci sembra carente di convincente motivazione [...] è da osservare che è istintivo, soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e che è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica [...]»