Corriere della Sera del 13/09/01 a pagina 11., 13 settembre 2001
L’articolo 5 del Trattato Nato: «I Paesi membri convengono che un attacco armato contro uno o più di essi in Europa o in Nord America sarà considerato come un attacco diretto a tutti i membri e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse ciascuno di essi, nell’esercizio di un diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dal’art
L’articolo 5 del Trattato Nato: «I Paesi membri convengono che un attacco armato contro uno o più di essi in Europa o in Nord America sarà considerato come un attacco diretto a tutti i membri e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse ciascuno di essi, nell’esercizio di un diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dal’art. 51 dello Statuto Onu, assisterà il membro o i membri così attaccati intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con gli altri, l’azione giudicata necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire o mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale».