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 2001  settembre 25 Martedì calendario

Fino agli anni Settanta "celare la perdita della verginità" all’atto del matrimonio era un comportamento sanzionabile per legge: nel 1953 la Corte d’Appello di Firenze definisce questo comportamento "ingiuria grave" che giustifica la separazione per colpa della moglie

Fino agli anni Settanta "celare la perdita della verginità" all’atto del matrimonio era un comportamento sanzionabile per legge: nel 1953 la Corte d’Appello di Firenze definisce questo comportamento "ingiuria grave" che giustifica la separazione per colpa della moglie. Tre anni dopo la Cassazione afferma che la mancanza della verginità al momento del matrimonio è "colpa in re ipsa" che giustifica la separazione per colpa della moglie. Una sentenza analoga viene pronunciata ancora nel 1973. E se nel 1963 la Corte mostra comprensione per un marito che ha taciuto la propria impotenza, sanziona, nel 1965, la moglie che ha taciuto sulla propria sterilità.