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 2001  settembre 25 Martedì calendario

Fino al 1968 l’adulterio femminile è considerato dal Codice un reato più grave di quello maschile

Fino al 1968 l’adulterio femminile è considerato dal Codice un reato più grave di quello maschile. Il marito, sanzionato in base all’articolo 560, è punibile solo se trasforma l’amante in concubina mettendola in una casa che non sia quella coniugale. L’eguaglianza viene sancita solo alla fine del 1968. Nel 1997, addirittura, con una sentenza della Cassazione l’adulterio non è più riconosciuto motivo di separazione per colpa di uno dei coniugi.