Su www.google.it., 6 febbraio 2002
Due articoli della convenzione di Ginevra Tra le clausole per i prigionieri di guerra, la Convenzione di Ginevra stabilisce che "la Potenza detentrice dei prigionieri di guerra è responsabile del trattamento loro applicato" (Articolo 12) e che "i prigionieri di guerra devono essere sempre trattati con umanità
Due articoli della convenzione di Ginevra Tra le clausole per i prigionieri di guerra, la Convenzione di Ginevra stabilisce che "la Potenza detentrice dei prigionieri di guerra è responsabile del trattamento loro applicato" (Articolo 12) e che "i prigionieri di guerra devono essere sempre trattati con umanità. Le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite" (Articolo 13).