Il fatto del giorno
di Giorgio Dell'Arti
I due decreti sul lavoro varati la vigilia di Natale suscitano attacchi sia da destra sia da sinistra. Da sinistra: si contestano parecchie cose, ma soprattutto che le nuove norme siano applicabili ai licenziamenti collettivi e che possano estendersi agli statali. Da destra: che tra le cause di licenziamento non vi sia lo scarso rendimento e che non sia sempre possibile per il datore di lavoro evitare la riassunzione dando dei soldi al licenziato.
• Veramente le nuove norme che rendono il licenziamento meno complicato sono applicabili anche agli statali?
Il professor Pietro Ichino, giuslavorista prima del Pd e ora di Scelta civica, aveva sostenuto di sì. «Certo che le nuove regole saranno applicabili anche ai dipendenti pubblici. Tanto è vero che, quasi all’ultimo momento, è stata cancellata la norma che ne prevedeva espressamente l’esclusione. Il testo unico dell’impiego pubblico stabilisce che, salve le materie delle assunzioni e delle promozioni, che sono soggette al principio costituzionale del concorso, per ogni altro aspetto il rapporto di impiego pubblico è soggetto alle stesse regole che si applicano nel settore privato». Così in un’intervista al Corriere della Sera. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia aveva subito detto che Ichino aveva torto e che le nuove norme non si applicano agli statali. Ma non era bastato e da Palazzo Chigi, ieri sera, dato che le polemiche non si placavano, è uscita una smentita ufficiale: «Il Jobs Act e il decreto attuativo sul contratto a tutele crescenti, approvato in Consiglio dei Ministri il 24 dicembre, non è applicabile ai lavoratori del pubblico impiego. La discussione sulla legge delega è stata fatta sul lavoro privato, mentre sul lavoro pubblico c’è in Parlamento una legge delega sulla Pubblica Amministrazione, nell’ambito della quale si potranno eventualmente affrontrare tali tematiche».
• Vogliamo spiegar bene questo Jobs Act? In pratica che cosa cambia?
Prima quando ti mettevi in casa un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato non te ne liberavi praticamente più. Adesso è previsto un contratto «a tutele crescenti»: cioè tu gli fai il contratto a tempo indeterminato, ma il lavoratore non è subito protetto al cento per cento e per un certo periodo lo puoi licenziare pagandogli un indennizzo. È già stato calcolato che trasformare un contratto a tempo determinato o di co.co.co o di co.co.pro in un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è molto comveniente per le aziende: il costo del lavoro verrebbe tagliato di un terzo e non ci sarebbero più i vincoli di prima. Anzi c’è polemica per il fatto che un datore di lavoro potrebbe assumere già con l’intenzione di licenziare, dato che il saldo tra i bonus previsti dal contratto a tutele crescenti e i malus dovuti in caso di licenziamento dànno un saldo positivo per il padrone! È un punto sul quale si discuterà meglio, però, quando il governo scriverà i decreti attuativi relativi al contratto a tutele crescenti.
• Che significa?
Il governo ha ricevuto dal parlamento una delega a legiferare sul lavoro. I dettagli di questa delega verranno stabiliti in cinque decreti attuativi. Il decreto che riguarda le assunzioni (dovrebbe essere il numero 4) deve ancora essere scritto. I due decreti della vigilia di Natale entrano nel dettaglio dei licenziamenti, non delle assunzioni.
• È vero quello che dicono i sindacati, che siamo tornati all’Ottocento, che il padrone potrà fare quello che vuole, specie ora che la facilità di mandar via le persone è estesa ai licenziamenti collettivi?
Così dice il sindacato, che annuncia nuovi scioperi e il ricorso all’Europa (nello stesso tempo Stefano Fassina dice che le nuove norme sul lavoro realizzano pienamente la stragegia della Troika, Troika di cui però fa parte anche la Ue…). In sostanza si trattava di decidere come indennizzare il lavoratore licenziato, ed è stato stabilito quanto segue: in caso di licenziamento ingiustificato sono previste due mensilità per ogni anno di servizio, da un minimo di quattro mesi di stipendio a un massimo di ventiquattro. Il reintegro scatterà solo in caso di licenziamenti nulli e discriminatori. Nei licenziamenti disciplinari ingiustificati il reintegro ci sarà solo nel caso in cui il giudice rilevi che il “fatto materiale non sussista”. Renzi dice che, su questo punto, ci sarà ampio spazio per la mediazione sindacale. Queste nuove regole valgono solo per i nuovi assunti, mentre per i vecchi dipendenti a tempo indeterminato restano valide le tutele previste dall’articolo 18. Anche per le aziende con meno di 15 dipendenti si resta alla vecchia normativa.
• E la storia dei licenziamenti collettivi?
Quella è vera. E cioè le nuove norme si applicano anche in caso di ristrutturazione aziendale (licenziamento collettivo = almeno cinque dipendenti tagliati). Con questo piccolo problema: quando si ristruttura un’azienda si mandano via dipendenti che ci sono da anni e dipendenti che ci sono da poco, gente cioè per cui è ancora valida la vecchia normativa con le sue tutele e gente giovane che di tutele ne ha molto meno. Come ci si regolerà in quel caso? Nessuno sa rispondere.
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