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 2018  marzo 17 Sabato calendario

Cosa prevede la riforma del sistema carcerario

Il Capo I ( artt. 1- 3) detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario. In particolare, la riforma approvata: – equipara alla grave infermità fisica la grave infermità psichica sopravvenuta al reato, ai fini del possibile rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena e del possibile accesso alle misure alternative alla detenzione; – adegua l’ordinamento penitenziario ai principi affermati dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria, confermando l’operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari; – amplia le garanzie dei reclusi modificando la disciplina della visita medica generale all’ingresso in istituto, e chiedendo al medico che procede di annotare tutte le informazioni riguardo a eventuali maltrattamenti o a violenze subite. La riforma inoltre estende la gamma dei trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in carcere a proprie spese; – istituisce negli istituti penitenziari apposite sezioni per detenuti con infermità di esclusiva gestione sanitaria.
Il Capo II ( artt. 4- 5) reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle pene e concessione delle misure alternativedisciplinati tanto dall’ordinamentopenitenziario quanto dal codice di procedura penale. Tra gli interventi di maggior rilievo la riforma: – distingue le competenze dell’autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno unacondanna definitiva prevedendo, prima della condanna definitiva l’interventodel giudice procedente ( gip o giudice della fase o grado del giudizio non definito) e dopo, a seconda dei casi, del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza;nell’ordinamento attuale, invece, il magistrato di sorveglianza provvede anche nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado; - sopprime, in relazione ai reclami giurisdizionali dei detenuti e degli internati, il giudizio del tribunale di sorveglianza prevedendo la ricorribilità diretta del provvedimento del magistrato di sorveglianza in Cassazione; – prevede l’innalzamento da 3 a 4 anni del limite massimo di pena inflitta o residua entro il quale è consentito l’accesso alle misure alternative; – amplia casi in cui il tribunale di sorveglianza procede con rito semplificato; – introduce una nuova procedura semplificata e a contraddittorio eventuale per la concessione in via provvisoria delle misure alternative richieste, quando la pena da scontare, anche residua, non sia superiore a un anno e sei mesi.
Il Capo III ( artt. 6- 13) mira a eliminare gli automatismi e le preclusioni per l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione; in particolare, le disposizioni introdotte dal capo III individuano nei più gravi reati associativi previsti dall’art. 4- bis OP, i reati ostativi alla concessione di benefici carcerari e misure alternative; tra le principali novità, si segnala: – la modifica dell’art. 4- bis con la limitazione ai più gravi reati associativi delle preclusioni ad accedere a benefici e misure alternative; – la soppressione della disposizione che attualmente prevede che non possano essere concesse le misure alternative, il lavoro esterno ed i permessi premio ai detenuti per i quali il procuratore nazionale antimafia segnali l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; – la soppressione della disciplina che limita la concessione dei permessi premio ai plurirecidivi.