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 2016  febbraio 10 Mercoledì calendario

Ecco i punti chiave che sanciscono diritti e doveri delle nuove famiglie

Ventitrè articoli che riscrivono il diritto di famiglia. Il “ddl Cirinnà”, noto oggi soltanto per alcuni articoli che riguardano in particolare le coppie omosessuali, è invece legge ampia, divisa in due parti ben distinte, e con due titoli differenti. La disciplina delle “unioni civili”, riservata soltanto ai gay, che per la prima volta in Italia darà alle coppie omosessuali un riconoscimento “legale”. Quindi la seconda parte, definita “patti di convivenza”, che allarga il campo dei diritti delle coppie di fatto eterosessuali. E se le unioni civili colmano un “vuoto” nella società, i “patti di convivenza” prevedono nuove tutele sanitarie e patrimoniali per chi sceglie di non sposarsi.
 
PER LE COPPIE OMOSESSUALI 
In Comune il contratto che dà diritti e obblighi
L’articolo 1 L’articolo 1 è il cuore e il fulcro della legge. Afferma che d’ora in poi anche le coppie omosessuali potranno esistere come coppie davanti alla legge e alla società. Per ottenere questo riconoscimento i gay dovranno registrare, in Comune, un “contratto” che si chiama unione civile. Non esattamente un matrimonio, ma molto di più rispetto ad un patto di convivenza. Il “contratto” definisce infatti nel dettaglio diritti e doveri dei “coniugi”, obblighi di legge e tutele reciproche. Per l’Italia una rivoluzione sociale.
 
Cognome uguale. E si può aggiungere al proprio
L’articolo 2 Chi può costituire una unione civile? Due persone maggiorenni dello stesso sesso, che non abbiano altri vincoli matrimoniali, con un atto stipulato davanti all’ufficiale di stato civile e a due testimoni. Con questo atto lei e lei, o lui e lui, possono scegliere di avere un cognome comune, scelto tra uno dei due cognomi, e decidere poi di aggiungerlo al proprio. È importante sottolineare che la legge Cirinnà definisce unioni civili soltanto quelle tra due persone dello stesso sesso, e non la convivenza tra eterosessuali.
 
Reversibilità della pensione e graduatoria all’asilo
L’articolo 3 La coppia gay, una volta “unita”, avrà al suo interno identici diritti e doveri: fedeltà, assistenza morale e materiale, obbligo di coabitazione. Ma, ancora più importante, l’articolo 3, prevede che molti diritti del matrimonio vengano estesi alle coppie gay che hanno sottoscritto una unione civile. E quindi reversibilità della pensione, congedi parentali, contratti collettivi di lavoro, graduatorie all’asilo nido se si hanno dei figli. Resta però rigorosamente esclusa l’adozione di bambini esterni alla coppia.
 
Equiparazione ai coniugi quando c’è un’eredità
L’articolo 4 rafforza ancora di più l’aspetto patrimoniale delle unioni civili. La legge infatti estende alle coppie dello stesso sesso tutte le norme in materia di successione oggi previste per gli eterosessuali uniti in matrimonio. Vuol dire che di fronte ad una eredità, nella suddivisione ad esempio delle quote di una casa, la coppia gay avrà gli stessi diritti dei coniugi eterosessuali. Un punto importante. Fino ad ora infatti in campo patrimoniale i gay erano costretti a tutelarsi con patti privati.
 
Adozione del bimbo del partner, come tra etero
L’articolo 5 Prevede che all’interno di una coppia gay diventi possibile l’adozione del figlio del partner, come già consentito per le coppie eterosessuali. Si chiama “stepchild adoption”. Non esistendo il matrimonio “same sex”, i figli dei gay hanno infatti per la legge italiana un solo genitore, quello biologico. Nella realtà invece già vivono con due padri o due madri, uno dei quali però “invisibile” per la legge. Lo scopo della stepchild adoption è quello di dare a questi bambini due genitori e non uno soltanto.
 
Se l’altro cambia sesso si scioglie l’unione
L’articolo 6 L’amore però può finire. E come in un matrimonio lo scioglimento di una unione civile segue le regole della attuale legge sul divorzio. Assegno di mantenimento, affido dei figli, diritti di visita, assegnazione della casa. Ma l’articolo 6 si spinge ancora più in là. E ipotizza norme anche quando si verificasse nella coppia gay il cambio di sesso di uno dei partner. Nel caso uno dei due “rettificasse” (questo il termine tecnico) la propria identità, e da gay la coppia si ritrovasse etero, l’unione civile dovrà essere sciolta.
 
PER LE COPPIE ETEROSESSUALI
Tutele per chi sceglie la convivenza
L’articolo 11 I patti di convivenza possono essere stipulati soltanto dagli eterosessuali, davanti ad un notaio. I “conviventi” devono essere maggiorenni, uniti da vincoli affettivi, e da stabile reciprocità di assistenza morale e materiale. Prevedono misure non equiparabili nè alle unioni civili nè al matrimonio, ma sufficienti a tutelare sul piano sentimentale, patrimoniale e sanitario chi sceglie di non sposarsi. A cominciare, ad esempio, dalla possibilità, oggi negata, di assistere il proprio partner in ospedale.
 
Residenza per 5 anni dopo la morte del compagno
L’articolo 13 entra nel dettaglio del diritto ad una “casa comune”. Nelle convivenze, di solito, è soltanto uno dei due che stipula, ad esempio, il contratto d’affitto. In caso di morte del titolare del contratto, chi resta non ha alcun diritto. La nuova legge prevede invece che il partner e la partner possano subentrare nell’affitto. E quando invece la casa è di uno dei due, e il proprietario viene a mancare, il compagno o la compagna che lì avevano la residenza, hanno diritto a restare nella stessa casa per altri 5 anni.
 
Stop ai veti per far domanda delle case popolari
L’articolo 14 entra nel merito delle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari. Un tema ben noto nei Comuni che già hanno inserito, tra le polemiche, i conviventi nelle liste d’attesa. La legge Cirinnà prevede che se la coppia che ha stipulato i patti di convivenza ha le caratteristiche per entrare in graduatoria, il fatto che non sia sposata non possa costituire un impedimento. Fino ad oggi queste erano scelte prese dai Comuni, d’ora in poi conviventi e sposati avranno in questo campo stessi diritti.
 
Affido e mantenimento dei figli come tra sposati
L’Articolo 15 Come il matrimonio, anche la convivenza può finire. Ma anche se si è stati unicamente “coppia di fatto” esistono diritti e doveri. Definiti anche in questo caso dalle attuali normative sulle separazioni e i divorzi. Con alcune particolarità. L’assegno di mantenimento deciso dal giudice sarà infatti parametrato alla durata della convivenza. Per quanto riguarda i figli, la legge non cambia nulla: affido, mantenimento, e visite sono decise dal giudice esattamente come in un matrimonio.
 
In caso di malattia grave si può diventare “tutori”
L’Articolo 17 Riguarda i momenti più difficili della vita, la malattia, la disabilità. L’articolo 17 cambia infatti alcuni articoli del codice civile, e stabilisce che il convivente o la convivente possano essere nominati tutori del proprio partner, nel caso uno dei due diventi “inabile”. Vuol dire, ad esempio, che di fronte ad una malattia degenerativa, ad una demenza senile, le decisioni sul futuro di chi si è amato possano essere prese anche dai conviventi. Possibilità oggi ancora negata dalle leggi attuali.
 
Comunione dei beni e vita in comune
L’articolo 19 Le coppie eterosessuali che scelgono di sottoscrivere i “patti di convivenza” previsti dal disegno di legge Cirinnà, possono anche scegliere delle forme di “vita in comune patrimoniale” fino ad ora consentita soltanto con il matrimonio. Attraverso il “contratto di convivenza” sottoscritto davanti al notaio, possono scegliere ad esempio la comunione dei beni, o indicare come e quanto intendono contribuire alla vita in comune. Contratti che comunque possono essere modificati nel corso degli anni.