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 2015  settembre 10 Giovedì calendario

Il nuovo Senato in 10 punti. Cento senatori eletti indirettamente, competenze ridotte, correzione del federalismo fra i pilastri del riassetto e l’addio ai senatori a vita

Superamento del bicameralismo perfetto con l’istituzione di un Senato delle Autonomie eletto in secondo grado dai Consigli regionali, abolizione del Cnel e delle province, riscrittura del Titolo V con il ritorno allo Stato di alcune importanti competenze quali reti, infrastrutture, energia, comunicazione e professioni. Questi i punti salienti del Ddl Boschi che arriva ora alla terza lettura in Senato (il testo è stato votato una prima volta dal Senato nell’agosto del 2014 e una seconda volta dalla Camera nel marzo scorso con alcune modifiche restrittive in materia di competenze del nuovo Senato).
1 I POTERI DEL SENATO
Raccordo tra Stato, Regioni e altri Enti
Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali e concorre a svolgere funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, e tra questi ultimi e l’Unione europea. Non ha più un rapporto fiduciario con il governo: la fiducia al governo viene votata dalla sola Camera dei deputati così come la sola Camera dei deputati legifera sulla maggior parte delle materie ordinarie ed esercita in esclusiva le «funzioni di indirizzo politico». È la fine, dopo 70 anni, del del bicameralismo perfetto.
2 LA COMPOSIZIONE
Elezione non più direttama di «secondo grado»
Dall’attuale Senato con 315 membri eletti direttamente dal popolo si passa a un Senato di 100 membri eletti in secondo grado. I 19 Consigli regionali e le province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 74 senatori fra i propri componenti e 21 senatori tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. La ripartizione dei seggi all’interno delle varie Regioni è effettuata in base alla loro popolazione (ma nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2). Oltre ai 21 sindaci-senatori, gli altri 74 senatori elettivi di secondo grado sono scelti dai Consigli regionali al proprio interno con metodo proporzionale.
3 NOMINE PRESIDENZIALI
Addio ai senatori a vita: scelti dal Colle per sette anni
Resta la possibilità per il Capo dello Stato di nominare senatori cinque cittadini che hanno «illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario», ma non saranno più come oggi senatori a vita: dureranno in carica 7 anni e non potranno essere rinominati. Come senatori a vita restano solo gli ex presidenti della Repubblica, salvo rinunzia.
4 LE INDENNITÀ
Stop allo stipendio «proprio» da senatore
I futuri senatori non godranno di un’indennità propria, in quanto svolgeranno contemporaneamente le funzioni di consigliere regionale (o di sindaco) percependo quella indennità. È un punto ritenuto essenziale dal governo nel quadro del contenimento dei costi della politica.
5 ITER LEGISLATIVO
Fine del bicameralismo perfetto
Fermo restando il rapporto fiduciario della sola Camera con il governo, la funzione legislativa viene esercitata collettivamente per alcune materie: leggi di modifica costituzionale, tutela delle minoranza linguistiche, referendum popolari. Per tutte le altre materie legifera la sola Camera, che deve comunque trasmettere ogni testo approvato al Senato il quale, entro 10 giorni, può disporre di riesaminarlo su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Nei 30 giorni successivi può dunque deliberare proposte di modifica sulle quali comunque la Camera si pronuncia in via definitiva. Il Senato ha un potere maggiore per le leggi che riguardano Regioni ed Enti locali: in questi casi la Camera può non conformarsi alle modifiche del Senato votate a maggioranza assoluta solo pronunciandosi nella votazione finale a sua volta con maggioranza assoluta. La riforma introduce inoltre l’iter veloce per le leggi del governo (l’esecutivo può chiedere che un Ddl venga iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera e sottoposto alla pronuncia in via definitiva entro 70 giorni) e stabilisce infine che i decreti legge possano trattare solo norme omogenee, ponendo fine ai decreti omnibus.
6 SESSIONE DI BILANCIO
Legge di stabilità «blindata»
La seconda lettura da parte della Camera del Ddl Boschi ha tolto la procedura rafforzata che era prevista invece nel testo licenziato dal Senato per quanto riguarda la legge di bilancio e il rendiconto consuntivo: la sessione di bilancio è monocamerale semplice, e la Legge di stabilità è ancora più “blindata” nel caso in cui il governo ponga la fiducia, dal momento che la fiducia può essere votata solo dalla Camera.
7 COSTI?DELLA?POLITICA
Abolizione del Cnel e delle province
Oltre che con l’eliminazione delle indennità dei senatori, i costi della politica sono ridotti anche attraverso l’abolizione del Cnel e delle province (la parola è cancellata dalla Costituzione).
8 IL NUOVO TITOLO V
Torna la «supremazia» dello Stato
Il cuore del restyling del titolo V è l’addio alle materie concorrenti, che tanti guasti hanno provocato dal 2001 a oggi. Sia in termini di duplicazioni dei costi (e delle strutture) sia in fatto di ricorsi dinanzi alla Consulta. Il nuovo articolo 117 conferma il ritorno allo Stato di un nucleo di materie considerate “core” per la tenuta, da un lato, e lo sviluppo, dall’altro, del Paese: reti, infrastrutture, energia, comunicazione e professioni. Precisando al tempo stesso quali funzioni saranno di competenza esclusiva delle Regioni, senza limitarsi ad affidare ai governatori tutto il resto come fa il 117 attualmente in vigore. C’è poi la clausola di supremazia che il livello centrale può adottare intervenendo in ambiti che non sono di sua competenza «quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
9 IL CAPO DELLO STATO
Si alza il quorum: 3/5 dei membri dal 4° voto
Il capo dello Stato sarà eletto, come ora, in seduta comune da deputati e senatori. Ma per evitare che la Camera, che resta di 630 membri, monopolizzi la scelta, è stato aumentato il quorum. Mentre oggi è prevista la maggioranza assoluta dei componenti dalla quarta votazione, la riforma prevede dal quarto scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei componenti e dal settimo scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei votanti (che possono quindi essere di meno rispetto al plenum).
10 CONSULTA
Vaglio preventivo sul sistema di voto
La Corte costituzionale dovrà esprimere il giudizio preventivo sulle leggi elettorali. Anche, specificatamente, sull’Italicum già approvato.