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 2015  luglio 31 Venerdì calendario

C’è la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni per i passeggeri bloccati in aeroporto? Cosa bisogna fare? Vincenzo Donvito, esperto e presidente dell’Aduc spiega come essere rimborsati dalle compagnie

Vincenzo Donvito, esperto e presidente di Aduc, associazione a tutela dei diritti di utenti e consumatori risponde ad alcune domande.
Cosa possono chiedere i passeggeri rimasti bloccati mercoledì a Fiumicino?
L’incendio della pineta vicino all’aeroporto di Roma rischia di avere degli strascichi importanti. Non si tratta di un rogo all’interno dello scalo, come accaduto il 7 maggio, ma i disagi sono evidentemente responsabilità di un certo tipo di organizzazione. Spesso da parte delle compagnie e degli aeroporti c’è la volontà di considerare tutto «causa di forza maggiore», un modo per cercare di dare il via a un rimpallo di responsabilità per esimersi dal pagamento della compensazione, mentre sono sempre tenute al rimborso del biglietto aereo. In casi del genere non resta che far partire la raccomandata di messa in mora. Spesso sono le stesse compagnie aeree a farsi avanti e proporre una somma forfettaria, di solito in sconti e buoni acquisto per un prossimo viaggio. Ma la legge parla chiaramente di denaro e contanti, fino a 250 euro in caso di «ritardo prolungato» di oltre due ore su una tratta come Roma-Torino. Che però non è prevista per cause di forza maggiore e se viene fornito un volo alternativo sulla stessa rotta.
Cosa succede se il volo è stato cancellato e si è costretti a restare a dormire in aeroporto? Chi ha il compito di fornire servizi di accoglienza, acqua e cibo, o anche il pernottamento?
L’assistenza è sempre dovuta e prevista dalle leggi, il consumatore ha diritto a ricevere vitto, una volta superata una soglia di attesa che varia a seconda dal tragitto, e anche il pernottamento in hotel in caso di voli riprogrammati per il giorno dopo. Questi compiti spettano al vettore, cioè alla compagnia aerea con la quale si viaggia. Sono automatismi eppure proprio su questo si deve spesso battagliare. E i diritti devono essere rispettati sia dalle low cost che dalle grandi compagnie.
In caso di coincidenze perse e di vacanze a lungo raggio saltate, chi rimborsa?
In quelle situazioni diventa fondamentale il tipo di biglietto. Se si tratta di un Torino-New York in un’unica soluzione, per esempio, allora si ha diritto ad essere garantiti per tutto il servizio. In caso di biglietto separato, per esempio un Genova-Roma e poi Roma-Amman in due passaggi diversi, questo automatismo di assistenza non scatta. Così come per le vacanze in luoghi lontani che non si possono compiere perché il primo volo, saltato, non può essere riprogrammato su un altro a stretto giro, pochi giorni dopo. In questi casi serve andare nello specifico, anche con una causa per danni, che ha però un iter lungo.
C’è la possibilità di richiedere i risarcimenti per danni morali e quando?
Sì, ma non scattano in automatico, come per altre responsabilità. C’è una sentenza della Corte Europea di Strasburgo che ne sancisce l’esistenza ma bisogna poi farla valere nel caso specifico, di fronte a un giudice dopo aver iniziato una causa. Le motivazioni possono essere molteplici, stress da vacanza rovinata, momento irripetibile irrimediabilmente compromesso come un viaggio di nozze, relax costruito con i risparmi di una vita. Tutto questo però deve essere riconosciuto dal giudice per dare il via al rimborso.