22 settembre 1864
La legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859
«Art. 78. Ove occorra di sciogliere un assemblea
nell’interesse dell’ordine pubblico le persone assembrate saranno prima
invitate a sciogliersi dall’autorità di P.S., dai capi della forza armata, dai
comandanti di pattuglia.
Art. 79. A tale invito le persone assembrate saranno tenute
a separarsi.
Art. 80. Quando le persone assembrate non obtemperino a
quell’invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali
intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di
tamburo o squillo di tromba.
Art. 81. Effettuate le tra
intimazioni, se riusciranno infruttuose e così pure se per rivolta od
opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la
forza per sciogliere l’assembramento e le persone che ne faranno parte saranno
arrestate. In tal caso gli arresti saranno immediatamente rimessi all’autorità
giudiziaria la quale provvederà a termini di legge».
[Op. 28/1/1865]