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 1864  settembre 22 calendario

La legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859

«Art. 78. Ove occorra di sciogliere un assemblea nell’interesse dell’ordine pubblico le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dall’autorità di P.S., dai capi della forza armata, dai comandanti di pattuglia.
Art. 79. A tale invito le persone assembrate saranno tenute a separarsi.
Art. 80. Quando le persone assembrate non obtemperino a quell’invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba.
Art. 81. Effettuate le tra intimazioni, se riusciranno infruttuose e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per sciogliere l’assembramento e le persone che ne faranno parte saranno arrestate. In tal caso gli arresti saranno immediatamente rimessi all’autorità giudiziaria la quale provvederà a termini di legge».
[Op. 28/1/1865]