20 febbraio 1958
Legge 20 febbraio 1958, n° 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
Capo I - Chiusura delle case di prostituzione
Art.1
È vietato l’esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e
nei territori sottoposti all’amministrazione di autorità italiane.
Art. 2
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la
prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell’art. 190 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono
sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso
l’applicazione dell’art. 240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il
termine indicato nell’art. 2, abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi
denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga,
o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o
amministrazione di essa;
2) chiunque avendo la proprietà o l’amministrazione
di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di
una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o
preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo,
locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque
locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente
la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno
alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle
esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5)
chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di
lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a
mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque
induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo
diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi la
prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque
esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere
dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo
sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od
organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la
prostituzione altrui. In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo
alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d’esercizio
e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell’esercizio. I delitti
previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero,
sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.
Art. 4
La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza minaccia,
inganno;
2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o
di persona in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il
marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4)
se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni
di persone aventi rapporti di servizio domestico o d’impiego;
6) se il fatto è
commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni;
7) se il
fatto è commesso ai danni di più persone;
7 bis) se il fatto è commesso ai
danni di una persona tossicodipendente.
Art. 5
Sono punite con l’arresto fino a giorni 8 e con l’ammenda di lire 10.000 le
persone dell’uno e dell’altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto
al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
2) che
seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.
Le
persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2),
qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono
essere accompagnate all’Ufficio di pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate
all’Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della
presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. I verbali di
contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.
Art. 6
I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano
essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due
anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la
pena, subiranno altresì l’interdizione dai pubblici uffici, prevista dall’art.
28 del Codice penale e dall’esercizio della tutela e della curatela.
Art. 7
Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra
autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od
indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di
donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né
obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici.
Èdel pari vietato di
munire dette donne di documenti speciali.
Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione
Art. 8
Il Ministro per l’interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali
istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che
efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela,
all’assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della
presente legge, dalle case di prostituzione.
Negli istituti di patronato, come
sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne
uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle
altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad
onestà di vita.
Art. 9
Con determinazione del Ministro per l’interno sarà provveduto
all’assegnazione dei mezzi necessari per l’esercizio dell’attività degli
istituti di cui nell’articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel
bilancio dello Stato a norma della presente legge.
Alla fine di ogni anno e
non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma
della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo
e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto
esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.
Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.
Art.10
Le persone minori di anni 21 che abitualmente o totalmente traggono i loro
mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate
alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad
accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che
offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del
tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo.
A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.
Art.11
All’onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un
importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9
aprile 1953, n. 248.
Capo III - Disposizioni finali e transitorie
Art.12
Ècostituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti
consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon
costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.
Con
decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l’interno, ne saranno
determinati l’organizzazione ed il funzionamento.
Art.13
Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente
autorizzata entro il termine previsto dall’art. 2, si intendono risolti di
pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di
locazione relativi alle case medesime.
Èvietato ai proprietari di immobili di
concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.
Art.14
Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne
delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.
Èammessa la prova contraria.
Art.15
Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili,
sono abrogate.