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 2015  marzo 05 Giovedì calendario

LETTERE

Con la legge 25 giugno 1999, n° 205, il nostro legislatore ha deciso che la bestemmia non ricade più tra i reati: è considerata attualmente solo un illecito amministrativo. La versione vigente dell’articolo 724 recita: «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro divinità o simboli o persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione pecuniaria da 51 a 309 euro». Purtroppo questa espressione di malcostume è usata anche come intercalare da giovani e persone adulte, irrispettose di riflesso verso il credente. Ottenere giustizia verso queste persone e farle declinare da queste espressioni antisociali in pratica è ormai impossibile.
Massimiliano Boscariol
Roma