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 2014  settembre 18 Giovedì calendario

SOCIETÀ DI PERSONE, LA LEGGE RISALE AL 1882

Le società di persone sono più di 1 milione in Italia, eppure il legislatore sembra essersene del tutto scordato. La disciplina risale al 1942, ma molte disposizioni, in materia di società in nome collettivo e in accomandita risalgono addirittura al Codice del commercio del 1882 (milleottocentoottantadue). Nel 1944 una piccola modifica al testo originario ha avuto il buon gusto di eliminare il richiamo nell’atto costitutivo alla «razza dei soci». Poi più nulla, salvo che nel 2000 si è deciso di non richiedere più il deposito della firma olografa degli amministratori.
Eppure i problemi che devono affrontare commercialisti, notai e avvocati quando seguono questo tipo di società sono giganteschi. Non è chiaro, per esempio, se nelle snc il bilancio debba essere approvato da tutti i soci o solo a maggioranza, se i soci accomandanti siano tenuti o meno ad approvare il bilancio delle sas, se siano ammissibili o meno le società semplici di mero godimento, se una società semplice possa svolgere attività di mera gestione immobiliare. Situazioni nelle quali non c’è un orientamento univoco della dottrina e della giurisprudenza, con la conseguenza che chi deve fare delle scelte concrete è costretto ad arrangiarsi alla meno peggio. Ma l’incredibile noncuranza del legislatore per un settore economico che nel 2013 censiva 1.106.414 società ha portato a situazioni paradossali, come quella sull’ammissibilità della contabilità semplificata: il legislatore fiscale è favorevole, ma il codice civile non la prevede. Di conseguenza, in caso di fallimento, la Cassazione penale è costante nel prevedere il reato di bancarotta in capo agli amministratori. Corto circuito anche sull’azione sociale di responsabilità: secondo la giurisprudenza prevalente deve essere esercitata dal legale rappresentante della società che però è un amministratore, quindi dovrebbe agire contro se stesso. Il codice civile non prevede nemmeno le clausole legali di recesso, così in molti casi il socio finisce per restare prigioniero della società stessa. Non sono problemi meramente teorici: la mancanza di un bilancio depositato presso il registro delle imprese finisce per esempio per rendere inconoscibile la situazione economica e patrimoniale e quindi l’affidabilità della società per i potenziali partner commerciali. Anche la garanzia illimitata offerta dal patrimonio del socio a ben vedere non significa granché, perché questi potrebbe essere nullatenente oppure un semplice prestanome: succede che nelle sas l’accomandatario, cioè colui che risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, è nullatenente, mentre l’accomandante, che risponde solo della sua quota di capitale sociale, ha un patrimonio consistente alle spalle. Questo regno dell’ambiguo viene naturalmente sfruttato alla grande da chi ha intenzioni poco pulite. In alcuni casi si usa la contabilità semplificata, che non consente in pratica alcun tipo di controllo, per far passare le operazioni più losche. Le verifiche antiriciclaggio sono impossibili. La contabilità non consente infatti di evidenziare nemmeno i prelievi dei soci, né la struttura finanziaria della società. Sono evidenziati solo costi e ricavi. Un tentativo di riforma era stato fatto nel 1999 con la commissione Rovelli, ma la caduta del governo D’Alema ha reso vano lo sforzo. Come spesso accade, infatti, i governi successivi, anche per segnare una discontinuità politica, si sono ben guardati dal rimettere mano a un lavoro ormai quasi del tutto definito, ma che proprio per questo avrebbe finito per dare lustro a un esecutivo diverso da quello in carica. Si tratta poi di temi poco spendibili dal punto di vista mediatico: meglio quindi occuparsi delle ferie dei magistrati o di fecondazione eterologa. Sono questioni che attirano più facilmente il consenso e sui quali non è necessario un grande sforzo di elaborazione. Le società di persone possono attendere.
Marino Longoni, MilanoFinanza 18/9/2014