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 2014  settembre 09 Martedì calendario

FIGLIO MIO, NON TI RICONOSCO MA TI MANTENGO

Il padre che non riconosce un figlio nato fuori dal matrimonio e non provvede al suo mantenimento dovrà risarcirlo anche per averlo privato del «rapporto parentale». Segna un principio fondamentale nella tutela dei minori la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel luglio scorso. Perché con la decisione numero 16657 i giudici supremi hanno confermato come «la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti», ma anche che la responsabilità deriva dal fatto di aver privato i figli «della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento
fondamentale soprattutto nella fase della crescita». Non solo. Secondo la Cassazione la madre deve essere risarcita delle spese sostenute perché «l’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota».