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 2011  settembre 21 Mercoledì calendario

FATTURE, ELUSIONE A SOGGETTO

La fattura soggettivamente falsa è elusione fiscale. Può essere bollata come un abuso di diritto la fatturazione soggettivamente falsa e cioè quella fatta a fronte di un’operazione commerciale esistente ma a un contribuente diverso da quello reale. Non solo. Nel processo tributario stop al giudicato esterno oltre il periodo di imposta: potrebbe paralizzare l’accertamento di condotte elusive. Sono questi i due approdi giurisprudenziali raggiunti dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 18907 del 16 settembre 2011, ha respinto il ricorso di una contribuente che aveva sollevato, nell’ambito di un’indagine per fatture soggettivamente false, un’eccezione di giudicato esterno. In sostanza la signora aveva impugnato una rettifica Iva, definita con un giudizio nel 2007, sostenendo che per un’altra annualità di imposta era già stato emesso un verdetto nel 2005, basato sugli stessi criteri di accertamento. Tale eccezione è stata respinta dalla Cassazione che, nelle lunghe motivazioni, ha ridotto la portata applicativa del giudicato esterno nelle liti fiscali perché, dicono gli Ermellini, potrebbe compromettere l’accertamento di eventuali condotte elusive.

Sul punto si legge in sentenza, «è evidente il rischio che la proiezione del giudicato oltre il periodo di imposta che ne costituisce lo specifico oggetto possa, in concreto, tradursi in un impedimento alla compiuta realizzazione del contrasto all’abuso del diritto. La preclusione da giudicato finirebbe, infatti, col paralizzare l’accertamento di condotte elusive per le successive annualità di imposte, magari temporalmente distanti da quella costituente oggetto dell’accertamento consacrato nel precedente giudicato». Sul fronte fatture soggettivamente inesistenti il Collegio di legittimità ricorda «in materia di Iva, la nozione di fattura inesistente va riferita, non soltanto all’ipotesi di mancanza assoluta dell’operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l’ipotesi, ricorrente nella specie, di inesistenza soggettiva».