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 2011  settembre 21 Mercoledì calendario

UNA DICHIARAZIONE PER 2

Per le società di persone con esercizio a cavallo i redditi si dichiarano nel periodo d’imposta in cui l’esercizio stesso si chiude. Non c’è dunque alcuna necessità di procedere alla predisposizione di un bilancio fiscale che riporti su base «solare» i redditi di periodo.

Si tratta di una conclusione che esplica validità sia ai fini della determinazione del reddito d’impresa della società di persone non solare che per l’imputazione per trasparenza dello stesso ai suoi soci. Il chiarimento in oggetto è contenuto nella risoluzione n.92/e diffusa ieri dall’agenzia delle entrate nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica svolta da una direzione regionale (c.d. interpello di secondo livello). Si tratta di una precisazione necessaria ed opportuna poiché in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche le disposizioni del Tuir non prevedono espressamente la possibilità di imputazione fiscale dei redditi con periodi diversi dall’anno solare.

Tra queste disposizioni la risoluzione in commento ricorda infatti come lo stesso articolo 7 del Tuir preveda in linea generale che l’imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Per le società di persone il periodo d’imposta, ricorda la risoluzione n.92/e, è costituto infatti dall’anno solare.

L’articolo 83 del Tuir dispone inoltre che il reddito d’impresa debba essere determinato facendo riferimento al conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta. Ed è proprio con riferimento a tale ultima disposizione che le entrate hanno risolto le problematiche dichiarative della società di persone oggetto dell’attività di consulenza giuridica il cui esercizio solare si chiude da statuto al 30 giugno di ogni anno. In sostanza la risoluzione di ieri precisa dunque come per le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare, il risultato d’esercizio valido ai fini fiscali debba essere dichiarato con riferimento al periodo d’imposta in cui l’esercizio sociale si chiude. Nel caso della società oggetto della risoluzione dunque il reddito dell’esercizio sociale che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 dovrà essere dichiarato utilizzando il modello Unico SP2011 relativo appunto ai redditi dell’esercizio 2010 nel quale si è chiuso l’esercizio sociale.

Tale criterio di imputazione del reddito sarà valido anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive nonché per l’attribuzione del reddito per trasparenza ai singoli soci della società di persone. Anche questi ultimi dovranno infatti dichiarare la quota di reddito d’impresa ad essi attribuita in relazione all’esercizio sociale chiuso dalla snc al 30.06.10 attraverso il modello Unico/PF2011 da presentare entro il 30 settembre 2011. Particolari accorgimenti anche per il periodo d’imposta di costituzione della società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.