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 2010  giugno 03 Giovedì calendario

La Corte di Cassazione ha stabilito che le richieste internazionali per le adozioni non potranno più essere vincolate a specifiche etnie

La Corte di Cassazione ha stabilito che le richieste internazionali per le adozioni non potranno più essere vincolate a specifiche etnie. Secondo la Cassazione infatti genitori che vogliono adottare un bimbo in base al colore della pelle avrebbero delle «carenze nella capacità di accoglienza e inadeguatezza rispetto alle peculiarità del percorso di integrazione del minore straniero». E «la disponibilità all’accoglienza richiede, oltre alla consapevolezza di tali difficoltà, peculiari doti di sensibilità». L’esposto era stato presentato dall’Associazione Amici dei Bambini (AiBi) contro le richieste discriminatorie formulate da genitori in attesa di bambini da adottare. La decisione fa riferimento all’articolo 2 della Costituzione, sui diritti inviolabili dell’uomo; all’articolo 3, sull’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, applicabile anche agli stranieri; e agli articoli 10 e 117 relativi agli «obblighi assunti dallo Stato italiano con la stipulazione di convenzioni internazionali». Il presidente dell’Ai.Bi Marco Griffini: «la Cassazione ha riconosciuto, una volta per tutte, che non si possono porre dei vincoli di razza e che non si possono porre neanche altri paletti discriminatori, come quelli di età. E in più ha cambiato l’ottica sul genitore non va "selezionato" ma "formato"». La Cassazione: «il bisogno di genitorialità dal quale nasce l’iniziativa del rapporto adottivo deve coniugarsi con l’accettazione della identità e della diversità del minore nell’ottica del perseguimento dei diritti fondamentali di quest’ultimo». La Cassazione riconosce che «l’atteggiamento discriminatorio che è riconoscibile nel rifiuto da parte della coppia richiedente dell’accoglienza di un minore di una certa etnia non può acquisire alcun rilievo dove rimanga racchiuso nella sfera volitiva interna dei richiedenti», ma laddove la selezione del minore venga manifestata «attraverso una espressa opzione davanti agli organi pubblici, chiedendo di elevare a limite alla procedura di adozione l’appartenenza del minore ad una determinata etnia, al giudice è inibito di avallare una scelta che si pone in stridente e insanabile contrasto con i principi fondamentali nazionali e sovranazionali». (Virginia Piccolillo, Corriere della Sera, 2/6/2010) Luisa M. 42 anni, che vive vicino Biella, a pochi chilometri da Novara :«Io e mio marito siamo stati giudicati non idonei dopo aver spiegato, durante i colloqui di selezione, che non avremmo adottato un bimbo nero o un cinesino o un asiatico. Viviamo in un paese di provincia, chiuso, bigotto, e qui nostro figlio non sarebbe cresciuto felice, si sarebbe sentito additato». « stato affermato un principio importante - dice Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente della commissione per le Adozioni Internazionali - ma non risolve. La 184, la legge sulle adozioni, può comunque essere aggirata. Basta dichiarare di non avere preferenze sull’etnia e poi, al momento dell’adozione vera e propria, rivolgersi agli enti che lavorano in certi Paesi e il gioco è fatto». (Elena Lisa, La Stampa 2/6/2010) Già il 28 aprile la procura generale di piazza Cavour aveva fatto sapere di non essere d’accordo con decreti di idoneità all’adozione internazionale da parte di aspiranti genitori con preferenze sull’etnia dei piccoli .(Debora Alberici, Italia Oggi 2/6/2010) Marco Mazzi, presidente di famiglie per l’accoglienza: «nessuno mette in dubbio la possibilità per i genitori adottanti di avere preferenze circa l’età e lo stato di salute del figlio, non si capisce perché il politicamente corretto debba valre solo per il colore della pelle. L’accoglienza non si impone per legge». (Paolo Ferrario, 2/6/2010 Avvenire) L’impressione è che siffatta sentenza possa provocare guasti paradossali, costringendo i piccoli in situazioni che non del tutto sono pronte ad accoglierlo con l’amore che meritano. L’adozione non è una lotteria (Andrea Scaglia, Libero 2/6/2010). vedere anche frammento 212064