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 2010  maggio 02 Domenica calendario

SUI DERIVATI


Disclaimer & Copyright ©
dal Bollettino di Vigilanza della Banca d’Italia luglio 2000


OGGETTO Contratti derivati su crediti.


1. Premessa

Nel corso degli ultimi anni si sta assistendo a un rapi-
do sviluppo di strumenti finanziari tesi a realizzare una
migliore gestione del rischio di credito. Tra le principali
tecniche - c.d. di "risk mitigation" - che vengono tipicamen-
te utilizzate a questo fine, i derivati su crediti hanno as-
sunto un ruolo centrale sui mercati internazionali.

In considerazione della sempre maggiore diffusione di
tali prodotti anche sul mercato italiano, si ritiene oppor-
tuno fornire prime indicazioni in merito sia al trattamento
prudenziale, di bilancio e segnaletico delle operazioni di
derivati su crediti sia ad alcuni aspetti riguardanti i pre-
sidi organizzativi utili per una corretta valutazione del ri-
schio di credito.

Resta fermo che, nel caso in cui le banche intendano
far ricorso a tipologie di operazioni non esplicitamente re-
golamentate dalla presente disciplina, esse dovranno informa-
re preventivamente la Banca d’Italia circa le caratteristiche
di tali operazioni per una specifica valutazione.

Si fa presente, inoltre, che la complessiva regolamenta-
zione di vigilanza in materia di derivati su crediti potra’
subire modifiche in relazione all’evoluzione del quadro
normativo internazionale.


2. Struttura dei contratti derivati su crediti

I contratti derivati su crediti perseguono la finalita’
di trasferire il rischio di credito sottostante a una deter-
minata attivita’ ("reference obligation") dal soggetto che
acquista protezione ("protection buyer") al soggetto che
vende protezione ("protection seller"). In tali operazioni
l’oggetto della transazione e’ rappresentato dal rischio di
credito in capo a un prenditore finale di fondi ("reference
entity").

In via generale, e’ possibile distinguere tre categorie
di contratti derivati. La prima e’ costituita dai contratti
nei quali l’obbligo per il "protection seller" di adempiere
all’obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi
di un determinato "credit event".

La seconda categoria si riferisce ai contratti nei quali
l’obbligo ad adempiere del "protection seller" dipende dal-
l’andamento di mercato della "reference obligation".

La terza categoria comprende i contratti nei quali il
"protection buyer" e il "protection seller" si scambiano,
rispettivamente, l’ammontare complessivo dei flussi di cassa
generati dalla "reference obligation" e i flussi di cassa
legati a un tasso di interesse di mercato maggiorato o
diminuito di un determinato "spread" ("reference rate").


3. Regolamentazione prudenziale e presidi organizzativi.

Per quanto concerne la regolamentazione prudenziale, oc-
corre distinguere il caso in cui i derivati su crediti non
siano detenuti per finalita’ di negoziazione da quello in cui
essi vengano allocati nel portafoglio non immobilizzato.

Nel primo caso, la banca che acquista protezione potra’
applicare il fattore di ponderazione proprio della
controparte del derivato su crediti, qualora piu’ favorevole,
mentre la banca che vende protezione dovra’ mantenere un
requisito patrimoniale coerente con la natura del "reference
entity".

Se i derivati su crediti sono detenuti nel portafoglio
non immobilizzato, la banca che acquista la protezione e la
banca venditrice di protezione assoggettano tali contratti ai
requisiti prudenziali a fronte dei rischi di mercato.

In ogni caso, e’ necessario che le banche operative nel
settore dei derivati su crediti siano dotate di idonei pre-
sidi organizzativi, tali da fornire alle strutture responsa-
bili una corretta percezione in ogni momento della oggettiva
esposizione creditizia nei confronti di tutti i soggetti
verso i quali si assume il rischio di credito.

In particolare, nel caso in cui i derivati su crediti
siano contabilizzati nel portafoglio non immobilizzato, la
banca deve essere dotata delle necessarie strutture tecniche
che le consentano di conoscere, con frequenza almeno giorna-
liera, il valore corrente del derivato e di gestire adeguata-
mente i relativi rischi sottostanti.

Per una descrizione piu’ analitica del trattamento
prudenziale dei derivati su crediti nonche’ per i profili
segnaletici e di bilancio si rimanda all’acclusa nota
tecnica. In mancanza di specifiche indicazioni, ai derivati
su crediti si applicano le discipline previste per il
coefficiente di solvibilita’, i rischi di mercato e i limiti
alla concentrazione dei rischi (Istruzioni di vigilanza,
Titolo IV, Capitoli 2, 3 e 5).

La presente normativa entra in vigore a partire dalla
segnalazione relativa al 30 settembre 2000.



NOTA TECNICA


1. DEFINIZIONI

a) "protection buyer": il soggetto che acquista la protezione dal
rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);

b) "protection seller": il soggetto che vende la protezione dal
rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito);

c) "underlying asset": l’attivita’ iscritta nel bilancio del
"protection buyer" oggetto di copertura;

d) "reference obligation": le attivita’ verso un singolo debitore o
una pluralita’ di debitori ("basket") sottostanti ai derivati su
crediti alle quali si fa riferimento per la valutazione del
relativo merito di credito;

e) "reference entity": il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel
caso di rischio sovrano) cui si riferisce la "reference
obligation";

f) "basket": pluralita’ di debitori a cui si riferisce il contratto
derivato su crediti. Nel "basket" l’obbligo di pagamento a carico
del "protection seller" sorge, di regola, con la prima inadempien-
za che si riscontra nel gruppo di debitori. A ciascun debitore
puo’ essere abbinato anche un importo liquidabile differente da
quelli assegnati agli altri debitori.

g) "maturity mismatch": si ha quando la durata del derivato su
crediti e’ inferiore a quella dell’"underlying asset"; nel caso in
cui il contratto preveda clausole di "step up" alternative alla
chiusura anticipata del contratto stesso, la scadenza di
quest’ultimo viene fatta corrispondere alla data in cui puo’
essere esercitata per la prima volta la clausola di "step up";

h) "asset mismatch": si ha quando la "reference obligation" dif-
ferisce dall’"underlying asset";

i) "reference rate": tasso di interesse di mercato aumentato o
diminuito di un determinato "spread";

j) "credit event": l’evento che, secondo quanto concordato dalle
parti, determina l’obbligo da parte del "protection seller" di
adempiere all’obbligazione prevista dal contratto. Esso puo’, ad
esempio, verificarsi al momento del fallimento del debitore
("bankruptcy", secondo la definizione dell’ISDA) o a seguito di un
determinato numero di mancati pagamenti ("failure to pay", nella
definizione dell’ISDA).


2. TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Vengono prese in considerazione le seguenti tre categorie generali
di derivati creditizi:

A. CREDIT DEFAULT PRODUCT E CREDIT-LINKED NOTES

A.1 Credit Default Product

Il "Credit Default Product" (CDP) e’ un contratto con il quale il
"protection seller" assume il rischio di credito relativo a una deter-
minata attivita’ ("reference obligation") dietro corresponsione di un
premio da parte del "protection buyer".

Il "protection seller" si impegna a pagare al "protection buyer",
nel caso in cui si verifichi un "credit event", un importo pari a:

a) il deprezzamento della "reference obligation" rispetto al suo
valore iniziale ("cash settlement variable");

b) l’intero valore nozionale della "reference obligation" in cambio
della consegna ("physical delivery") della stessa o di altro
strumento finanziario equivalente ("deliverable obligation")
indicato nel contratto;

c) un ammontare fisso predeterminato ("binary payout").

A.2 Credit-linked notes

Le "Credit-linked notes" (CLN) possono assimilarsi a titoli obbli-
gazionari emessi dal "protection buyer" o da una societa’ veicolo i cui
detentori ("protection seller") - in cambio di un rendimento pari alla
somma del rendimento di un titolo (generalmente "risk-free") di pari
durata e del premio ricevuto per la copertura del rischio di credito
sulla "reference obligation" - assumono il rischio di perdere
(totalmente o parzialmente) il capitale a scadenza ed il connesso
flusso di interessi al verificarsi di un "credit event" relativo alla
"reference entity".

Nella sostanza, le CLN sono costituite dalla combinazione di un
titolo (c.d. "titolo ospite" 1) e di un derivato su crediti.

B. CREDIT SPREAD PRODUCT

B.1 Credit spread option

Il "Credit spread option" (CSO) e’ un contratto con il quale il
"protection buyer" si riserva il diritto, dietro pagamento di un pre-
mio, di riscuotere dal "protection seller" una somma dipendente dalla
differenza positiva tra lo "spread" di mercato e quello fissato nel
contratto ("strike spread") applicata al valore nozionale della
"reference obligation".

B.2 Credit spread swap

Il "Credit spread swap" (CSS) e’ un contratto con il quale il
"protection buyer" acquisisce il diritto di riscuotere dal "protection
seller", alla data di scadenza del contratto stesso, una somma corri-
spondente alla differenza positiva tra lo "spread" di mercato corrente
a tale data e quello fissato nel contratto ("strike spread") applicata
al valore nozionale della "reference obligation" ed assume parallela-
mente l’obbligo di versare al "protection seller" il controvalore della
differenza negativa tra i due "spread".

C. TOTAL RATE OF RETURN SWAP

Il "Total rate of Return Swap" (TROR) e’ un contratto con il quale
il "protection buyer" (detto anche "total return payer") si impegna a
cedere tutti i flussi di cassa generati dalla "reference obligation" al
"protection seller" (detto anche "total return receiver"), il quale
trasferisce in contropartita al "protection buyer" flussi di cassa
collegati all’andamento del "reference rate".

Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla
data di scadenza del contratto) il "total return payer" corrisponde al
"total return receiver" l’eventuale apprezzamento della "reference
obligation" (cioe’ un importo pari alla differenza positiva tra il
valore di mercato e quello iniziale della "reference obligation"); nel
caso di deprezzamento della "reference obligation" sara’ invece il



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1. Il "titolo ospite" e’ lo strumento finanziario che incorpora
il derivato su crediti.


"total return receiver" a versare il relativo controvalore al "total
return payer".

In sostanza, il TROR configura un prodotto finanziario struttura-
to, costituito dalla combinazione di un derivato su crediti e di un
derivato su tassi di interesse ("interest rate swap").


3. TRATTAMENTO PRUDENZIALE E SEGNALETICO

Il trattamento prudenziale e segnaletico dei derivati su crediti
varia a seconda che: i) appartengano al "trading book" (portafoglio non
immobilizzato) o al "banking book"; ii) la banca assuma la posizione di
"protection buyer" o di "protection seller".

Un derivato su crediti va ricondotto nel "trading book" qualora vi
sia l’intento della banca di detenerlo con finalita’ di negoziazione. I
derivati su crediti non inclusi nel "trading book" rientrano nel
"banking book".


A "BANKING BOOK"

A.1 PROTECTION BUYER

A.1.1 Coefficiente di solvibilita’

La banca "protection buyer" applichera’ all’"underlying asset" il
fattore di ponderazione proprio della controparte del derivato su cre-
diti, qualora piu’ favorevole. L’importo che beneficia della migliore
ponderazione e’ l’intero valore nozionale del derivato su crediti, sal-
vo il caso in cui sia previsto un pagamento in cifra fissa, nel quale
si considera il valore di liquidazione stabilito contrattualmente.

Relativamente al TROR essa deve rilevare anche l’esposizione nei
confronti del "protection seller" insita nell’"interest rate swap"
sottostante.

Nel caso di contratti derivati riferiti a un "basket" di debitori
la scelta dell’attivita’ oggetto di copertura e’ rimessa alla
discrezione della banca.

In presenza di "asset mismatch" la traslazione del rischio sul
"protection seller" e’ ammessa purche’:

a) la "reference obligation" e l’"underlying asset" si riferiscano
alla medesima "reference entity";

b) la "reference obligation" sia rimborsabile non prima del-
l’"underlying asset" (2);

c) nella "reference obligation" sia presente una clausola di "cross
default".

In presenza di "maturity mismatch" la traslazione del rischio va
cosi’ operata:

a) se la durata residua del derivato su crediti e’ pari o inferiore a
1 anno, vale la regola generale secondo cui si considerano garan-
tite le sole rate dell’"underlying asset" che scadono entro il
termine di scadenza del derivato (e sempreche’ il "credit event"
preveda il "failure to pay" con riferimento a ciascuna rata);


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2. Questa condizione non e’ richiesta nel caso di CDP con pagamento
in cifra fissa.




b) se la durata residua del derivato su crediti e’ superiore a 1
anno, il rischio di credito sull’"underlying asset" si considera
garantito dal "protection seller"; tuttavia, poiche’ in capo al
"protection buyer" rimane un’esposizione creditizia futura,
all’importo dell’"underlying asset" va convenzionalmente applicato
un "add-on" del 20 per cento (3).

A.1.2 Concentrazione dei rischi

Si applicano, in via generale, le regole previste per il coeffi-
ciente di solvibilita’. La banca "protection buyer" puo’ imputare
l’esposizione direttamente al "protection seller". Nel caso di
contratti derivati riferiti a un "basket" di debitori, l’esposizione
imputabile al "protection seller" e’ quella prescelta dalla banca ai
fini del calcolo del coefficiente di solvibilita’.

In presenza di "maturity mismatch" l’esposizione va sempre
riferita alla "reference entity", applicando all’"underlying asset" una
ponderazione pari a quella riferibile al "protection seller", salvo che
nell’ultimo anno di vita del derivato, maggiorata da un "add-on" del 50
per cento.

A.1.3 Segnalazioni di vigilanza e bilancio

La banca "protection buyer" rileva l’"underlying asset" tra i
crediti garantiti da garanzie personali.

Nel caso di contratti derivati riferiti a un "basket" di debitori
va considerato garantito il credito del paniere prescelto dalla banca
ai fini del calcolo coefficiente di solvibilita’.

I premi pagati sui derivati su crediti vanno inquadrati tra le
commissioni (4).

Relativamente al TROR occorre segnalare anche l’"interest rate
swap" incorporato, secondo le regole previste per questi contratti.

Al fine di garantire un’adeguata informativa al pubblico sull’ope-
rativita’ in derivati su crediti, nella nota integrativa del bilancio
occorre compilare la tabella allegata (5) e indicare le principali ca-
tegorie di controparti (banche, societa’ finanziarie, ecc.) (6). Nella
relazione sulla gestione vanno illustrate le strategie aziendali sotto-
stanti all’operativita’ in derivati su crediti.

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3. Si ipotizzi di avere un credito di 100 (avente durata pari a 5
anni) verso un soggetto privato e di aver acquistato protezione su
tale credito stipulando un derivato su crediti (avente durata pari
a 3 anni) con una banca della zona A. In tale situazione la
ponderazione passa da 100% a 40%, pari alla somma di 20% (rischio
banca zona A) e 20% ("add-on"). A tal fine, l’esposizione cui
applicare l’"add-on" va convenzionalmente segnalata fra le
"garanzie rilasciate e impegni con rischio medio-basso".

4. Per il bilancio nella voce 50 del conto economico e nella nota
integrativa, parte C, sez. 2 - "Le commissioni", sottovoce 2.2.
"Composizione della voce 50 commissioni passive", punto c) "altri
servizi"; per la matrice dei conti nella sottovoce 4025.02; per le
segnalazioni consolidate nella sottovoce 32435.30.

5. La tabella va allocata nella Parte B, Sezione 10 "Le garanzie e
gli impegni".







A.2 PROTECTION SELLER

A.2.1 Coefficiente di solvibilita’

La banca "protection seller" indica un’attivita’ di rischio "fuori
bilancio" (con equivalente creditizio 100 per cento 7) nei confronti
della "reference entity". L’importo esposto al rischio e’ l’intero
valore nozionale del derivato su crediti, salvo il caso in cui sia
previsto un pagamento in cifra fissa, nel quale si considera il valore
di liquidazione stabilito contrattualmente.

Relativamente al TROR essa deve rilevare anche il rischio di
credito nei confronti del "protection buyer", quale controparte sia
dell’"interest rate swap" ("add-ons" dei contratti su tassi di
interesse) sia del derivato creditizio ("add-ons" corrispondenti
convenzionalmente a quelli dei contratti su tassi di interesse o su
titoli di capitale (8) ). Anche il rischio di credito nei confronti del
"protection buyer", quale controparte del CSS va calcolato con gli
"add-ons" previsti per la componente del TROR costituita dal derivato
su crediti.

Alla "reference obligation" del CLN si applica la ponderazione
maggiore tra quella imputabile alla "reference entity" e quella relati-
va all’emittente (societa’ veicolo (9) o "protection buyer").

Nel caso di contratti derivati riferiti a un "basket" di debitori,
si considera la "reference entity" avente la massima ponderazione e
l’importo massimo liquidabile in base al contratto (10).


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6. Quest’ultima informativa va fornita nella nota integrativa, parte
B, sez. 11 - "Concentrazione e distribuzione delle attivita’ e
delle passivita’".

7. Qualora la "reference obligation" sia un’attivita’ fuori bilancio
con un equivalente creditizio diverso dal 100%, la banca
"protection seller" applica il medesimo equivalente creditizio.

8. Si applicano gli "add-ons" dei tassi di interesse o dei titoli di
capitale a seconda che la "reference obligation" sia o meno uno
strumento qualificato, come definito nelle Istruzioni di vigilanza
in materia di requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di
mercato (cfr. Titolo IV, Capitolo 3, Parte Prima, Sez. III).
Questo criterio si applica a prescindere dalla forma tecnica della
"reference obligation".

9. Nel caso in cui l’emittente sia una societa’ veicolo, la
ponderazione da considerare e’ quella attribuibile alle attivita’
detenute dal veicolo, applicando il criterio degli OICR (cfr.
Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Capitolo 3, Parte Prima, sez.
III, par. 4).

10. Si ipotizzi un derivato su crediti con tre "reference entity" (A,
B e C) le quali abbiano, rispettivamente, ponderazione 100%, 20%,
100%. Si assuma, altresi’, che, nel caso di "credit event", sia
liquidabile l’importo di 60 per il soggetto A, di 100 per il
soggetto B, di 50 per il soggetto C. In tal caso, l’esposizione
creditizia ponderata, da includere nel coefficiente di
solvibilita’, e’ pari a 100 (100*100%).






A.2.2 Concentrazione dei rischi

Si applicano le medesime regole stabilite per il coefficiente di
solvibilita’.

Nel caso di contratti derivati riferiti a un "basket" di debitori
occorre considerare tutti i debitori ricompresi nel paniere per i
relativi importi liquidabili.

A.2.3 Segnalazioni di vigilanza

La banca "protection seller" rileva nella voce 1609 "altri impegni
e rischi" un’esposizione nei confronti della "reference entity" (valore
nozionale) e nella voce 1599 "contratti derivati" l’esposizione
creditizia connessa con il TROR e il CSS nei confronti del "protection
buyer" (per importi pari a quelli da computare nel coefficiente di
solvibilita’). Nelle segnalazioni consolidate l’esposizione verso la
"reference entity" (valore nozionale) deve figurare nella sottovoce
32310.18.

I premi ricevuti sui derivati su crediti vanno inquadrati tra le
commissioni (per la matrice nella sottovoce 4166.80; per le
segnalazioni consolidate nella sottovoce 32525.46).

Relativamente al TROR occorre segnalare anche l’"interest rate
swap" incorporato, secondo le regole previste per questi contratti.

A.2.4 Bilancio

Per le esposizioni di importo rilevante occorre introdurre una
voce "ad hoc" nella sezione "Garanzie e impegni" dello stato patrimo-
niale riferita ai derivati su crediti, ove indicare l’esposizione verso
la "reference entity" (valore nozionale). In caso contrario, tali espo-
sizioni andranno convenzionalmente ricondotte nella voce 20 "impegni".
In quest’ultima circostanza, tali impegni figureranno nella nota
integrativa, parte B, sez. 10 - "Le garanzie e gli impegni", voce 10.2
"Composizione della voce 20 impegni", convenzionalmente fra gli
"impegni a erogare fondi a utilizzo certo (11).

I premi ricevuti sui derivati su crediti devono essere inquadrati
tra le commissioni (voce 40 del conto economico (12) ).

Relativamente alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa
e al trattamento dell’"interest rate swap" insito nel TROR vale quanto
detto nel paragrafo A.1.3.


B "TRADING BOOK"

In via generale, per i contratti derivati su crediti ricondotti
nel "trading book" e’ ammessa la compensazione preventiva tra la
"reference obligation" e l’"underlying asset" secondo le regole
generali indicate nelle Istruzioni di vigilanza (cfr. Titolo IV,
Capitolo 3, Parte Prima) purche’ i contratti non prevedano ne’ "asset
mismatch" ne’ "maturity mismatch".

Tuttavia, qualora vi sia solo "maturity mismatch", nel computo
del rischio specifico occorre considerare solo l’"underlying asset" e
non anche la "reference obligation".

----------
11. Se alla "reference obligation" si applica un equivalente
creditizio diverso dal 100%, gli impegni sottostanti ai derivati
su crediti vanno indicati tra gli "impegni a erogare fondi a
utilizzo incerto".

12. Nella nota integrativa, parte C, sez. 2 - "Le commissioni",
sottovoce 2.1 "Composizione della voce 40 commissioni attive",
punto e) "altri servizi".



B.1 PROTECTION BUYER

B.1.1 Rischio di posizione

Vanno assoggettate al calcolo del rischio specifico le posizioni
corte nella "reference obligation".

Nel calcolo del rischio generico occorre includere l’"interest
rate swap" sottostante al TROR.

Per i contratti derivati riferiti a un "basket" di debitori la
scelta della "reference obligation" e’ rimessa alla discrezione della
banca.

B.1.2 Rischio di controparte

Va computato il rischio di controparte nei confronti del
"protection seller", utilizzando convenzionalmente come "add-ons" i
fattori previsti per i contratti su tassi di interesse o su titoli di
capitale (13). Nel TROR occorre considerare anche il rischio di contro-
parte insito nell’"interest rate swap" ("add-ons" dei contratti su
tassi d’interesse).

B.1.3 Concentrazione dei rischi

Nel calcolo dei grandi rischi le esposizioni connesse con il ri-
schio specifico e il rischio di controparte vanno computate in base
alle regole previste per i titoli del portafoglio non immobilizzato.

Per i contratti derivati riferiti a un "basket" di debitori la
posizione verso la "reference entity" e’ quella prescelta della banca
ai fini del rischio di posizione.


B.1.4 Segnalazioni di vigilanza

La banca "protection buyer" rileva i rischi di controparte relati-
vi ai derivati su crediti nella voce 1599 "contratti derivati" (14).

I premi pagati sui derivati su crediti vanno inquadrati tra i
premi per opzioni (per la matrice nella sottovoce 1227.50; per le
segnalazioni consolidate nella sottovoce 32145.18).

Relativamente al TROR occorre segnalare anche l’"interest rate
swap" incorporato, secondo le regole previste per questi contratti.

B.1.5 Bilancio

Relativamente alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa
e al trattamento dell’"interest rate swap" insito nel TROR vale quanto
detto nel paragrafo A.1.3.



----------
13. Si applicano gli "add-ons" dei tassi di interesse o dei titoli di
capitale a seconda che la "reference obligation" sia o meno uno
strumento qualificato, come definito nelle Istruzioni di vigilanza
in materia di requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di
mercato (cfr. Titolo IV, Capitolo 3, Parte Prima, Sez. III).
Questo criterio si applica a prescindere dalla forma tecnica della
"reference obligation".

14. Nel caso di TROR e CSS, nella voce 1599 forma oggetto di
segnalazione anche l’eventuale rischio finanziario (pagamento alla
controparte delle rivalutazioni della "reference obligation").



I premi pagati sui derivati su crediti devono essere inquadrati
tra i premi per opzioni (voce 130 o 150 dell’attivo dello stato
patrimoniale).


B.2 PROTECTION SELLER

B.2.1 Rischio di posizione


Al calcolo del rischio specifico vanno assoggettate le posizioni
lunghe nella "reference obligation".

Per i contratti derivati riferiti a un "basket" di debitori
occorre considerare la "reference entity" avente la maggiore
ponderazione e l’importo massimo liquidabile in base al contratto. Alla
"reference obligation" del CLN si applica la ponderazione piu’ elevata
tra quella imputabile alla "reference entity" e quella relativa
all’emittente (societa’ veicolo (15) o "protection buyer").

Nel rischio generico occorre considerare l’"interest rate swap"
sottostante al TROR e il titolo in portafoglio relativo al CLN.


B.2.2 Rischio di controparte

Relativamente al TROR deve essere calcolato il rischio di contro-
parte nei confronti del "protection buyer" insito sia nell’"interest
rate swap" ("add-ons" dei contratti su tassi di interesse) sia nel
derivato creditizio ("add-ons" corrispondenti convenzionalmente a quel-
li dei contratti su tassi di interesse o su titoli di capitale (16) ).

Anche il rischio di controparte del CSS va calcolato con gli "add-
ons" previsti per la componente del TROR costituita dal derivato su
crediti.

B.2.3 Concentrazione dei rischi

Nel calcolo dei grandi rischi le esposizioni connesse con il
rischio specifico e il rischio di controparte vanno computate in base
alle regole previste per i titoli del portafoglio non immobilizzato.

Nel caso di contratti derivati riferiti a un "basket" di debitori
occorre considerare tutti i debitori ricompresi nel paniere.

B.2.4 Segnalazioni di vigilanza e bilancio

Si vedano i paragrafi A.2.3 e A.2.4. Tuttavia, i premi ricevuti



----------
15. Nel caso in cui l’emittente sia una societa’ veicolo, la
ponderazione da considerare e’ quella attribuibile alle attivita’
detenute dal veicolo, applicando il criterio degli O.I.C.R. (cfr.
Istruzioni di vigilanza, Titolo IV, Capitolo 3, Parte Prima, sez.
III, par. 4).

16. Si applicano gli "add-ons" dei tassi di interesse o dei titoli di
capitale a seconda che la "reference obligation" sia o meno uno
strumento qualificato, come definito nelle Istruzioni di vigilanza
in materia di requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di
mercato (cfr. Titolo IV, Capitolo 3, Parte Prima, Sez. III).
Questo criterio si applica a prescindere dalla forma tecnica della
"reference obligation".



sui derivati su crediti devono essere inquadrati tra i premi per
opzioni (per il bilancio nella voce 50 del passivo dello stato
patrimoniale; per la matrice nella sottovoce 1921.70; per le
segnalazioni consolidate nella sottovoce 32230.10).









ALLEGATO




10.6 CONTRATTI DERIVATI SU CREDITI



____
Categorie di operazioni Di negoziazione Altre Operazioni
1. Acquisti di protezione
1.1 Con scambio di capitali (1)
(con indicazione specifica delle forme contrattuali)
1.2 Senza scambio di capitali
(con indicazione specifica delle forme contrattuali)
2. Vendite di protezione
2.1 Con scambio di capitali (1)
(con indicazione specifica delle forme contrattuali)
2.2 Senza scambio di capitali
(con indicazione specifica delle forme contrattuali)


(1) Derivati su crediti che prevedono la consegna della "reference
obligation" ("physical delivery")