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 2005  novembre 14 Lunedì calendario

Il 23 dicembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Codice che semplifica notevolmente le procedure per ottenere o trasferire un diritto di proprietà industriale

Il 23 dicembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Codice che semplifica notevolmente le procedure per ottenere o trasferire un diritto di proprietà industriale. Il codice va a sostituire le leggi (e successive integrazioni) emesse in materia di proprietà industriale che in gran parte risalivano al 1939-1942 e riguardavano brevetti e invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie delle informazioni aziendali riservate, dei prodotti a semiconduttori, dei marchi e degli altri segni distintivi. Il Codice crea anche il nuovo ordine professionale dei consulenti in proprietà industriale, a cui il richiedente dovrà obbligatoriamente rivolgersi per farsi rappresentare nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tra i settori oggetto delle innovazioni più sostanziali, c’è quello delle invenzioni dei dipendenti e ricercatori. Finora le invenzioni dei dipendenti di un’azienda erano suddivise in tre casi: a) invenzione di servizio, cioè realizzata da chi è stato assunto per inventare. b) invenzione d’azienda, realizzata durante l’attività lavorativa da un dipendente a cui viene riconosciuto un premio equo. c) invenzione di un dipendente, ma realizzata durante un’attività estranea a quella lavorativa. In quel caso il datore di lavoro aveva un diritto d’opzione sull’invenzione dietro pagamento del prezzo. Il nuovo codice ha ora ridotto la materia in due categorie, pur mantenendone generalmente invariata la sostanza per conformarsi alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie: 1) l’invenzione di servizio, dove il dipendente riceve un premio equo (stabilito da un collegio di arbitratori istituito dal Codice) perché lo stipendio non compensa i vantaggi conseguiti dall’azienda con la brevettazione. 2) l’invenzione di azienda, dove il datore di lavoro acquisisce il diritto d’opzione perché l’invenzione è stata realizzata durante il lavoro anche se da un dipendente non assunto per tale scopo. Quindi l’equo premio non corrisponde alla tecnologia che l’azienda produrrà (il corrispettivo per il dipendente è costituito dalla retribuzione come da contratto), ma è e rimane un’indennità straordinaria dovuta al fatto che la tecnologia, brevettata validamente, ha procurato al datore di lavoro un vantaggio sulle aziende concorrenti, generando una maggiore redditività aziendale alla quale è giusto che partecipi il dipendente-inventore. Il premio verrà stabilito dal collegio in base all’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e dello stipendio dell’inventore, nonché dal contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione aziendale. Secondo il Codice tali disposizioni non si applicano alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, o realizzate nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza del ricercatore.