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 2017  marzo 18 Sabato calendario

Le alternative

1 INTERMITTENTE

Il lavoro a chiamata o job on call è un contratto subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore per svolgere prestazioni intermittenti in un determinato arco temporale fissato: settimana, mese o anno. Di fatto è utilizzato solo per under 25 e over 55.Per la fascia d’età intermedia, si può applicare solo se previsto dai contratti collettivi. In mancanza, si fa riferimento al regio decreto del 1923 e al decreto Maroni del 2004 che dettaglia le casistiche. Nei settori di turismo, pubblici esercizi e spettacolo per non più di 400 giornate in 3 anni.
 2 SOMMINISTRAZIONE
Il lavoro in affitto viene attivato sempre dalle agenzie interinali, secondo il principio della parità di trattamento. Tra l’agenzia e il lavoratore si applica il contratto subordinato del settore di competenza: ad esempio il contratto del commercio copre i commessi, quello dei chimici gli inviati sulle piattaforme petrolifere. Tra l’azienda e l’agenzia interinale vige invece un accordo commerciale. Di solito le missioni di lavoro sono di brevissima durata, anche pochi giorni.È il più flessibile tra i contratti.
3 DETERMINATO
Il contratto a termine è un contratto subordinato che ha una durata certa, stabilita da datore e lavoratore. Può essere a tempo pieno o parziale. E il part-time può essere orizzontale (tutti i giorni metà tempo) o verticale (solo nei fine settimana). La riforma Fornero nel 2012-2013 e poi il decreto Poletti del 2014 l’hanno reso più costoso, ma ne hanno pure liberalizzato l’uso: il datore di lavoro può non dichiarare le ragioni produttive, organizzative o sostitutive dell’assunzione fino a 36 mesi, con al massimo 5 proroghe.
4 COLLABORAZIONI
I collaboratori coordinati e continuativi – i cococo – sono lavoratori parasubordinati e rappresentano una categoria di mezzo fra lavoro autonomo e dipendente. La riforma Biagi del 2003 li prevedeva solo legati a un progetto. Ma il Jobs Act del governo Renzi nel 2015 ha abrogato i cocopro a partire dal primo gennaio 2016 (con 4 deroghe). Mentre i cococo sono rimasti, ma con regole più restrittive: si presume lavoro subordinato se la prestazione non è autonoma, ma continuativa e organizzata dal datore.