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 2015  maggio 05 Martedì calendario

Cosa cambierà con l’Italicum. I capilista bloccati, la parità di genere, la soglia di sbarramento, il premio di maggioranza e la ripartizione dei seggi, la legge elettorale punto per punto

CAPILISTA BLOCCATI E PREFERENZE
Liste «brevi» e parità di genere
Nei collegi elettorali ciascun partito presenta una lista”breve” (da 2 a 9 candidati) composta da un capolista e da un elenco di nomi presentati in ordine numerico. I capilista sono bloccati (norma su cui erano contrari minoranza Pd e M5S) ossia automaticamente eletti se scatta il seggio mentre per gli altri sarà possibile esprimere una o due preferenze. Il numero di candidati di ogni lista è calcolato in base al totale dei seggi assegnati al collegio plurinominale: non potrà essere inferiore alla metà e superiore al numero complessivo. Mentre per i capilista saranno possibili le candidature plurime – in dieci collegi al massimo – gli altri candidati non potranno presentarsi in più collegi neppure di un’altra circoscrizione. Al fine di garantire la rappresentanza di genere, l’Italicum prevede che in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato in base al sesso; i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60% del totale in ogni circoscrizione e nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50%. L’elettore può esprimere fino a due preferenze: in questo caso va scelto un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza.
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RIPARTIZIONE DEI SEGGI
Chi vince avrà 340 deputati
Premio di maggioranza alla lista vincente e attribuzione dei seggi su base nazionale con metodo proporzionale in base al numero di voti ottenuti. È sostanzialmente questo – fatta eccezione per le disposizioni particolari Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige – il criterio scelto dall’Italicum per eleggere la Camera dei deputati. Alla lista che otterrà più voti andranno 340 seggi su 630, sia che vinca al primo turno (superando la soglia del 40%) sia al ballottaggio tra i due partiti che hanno ottenuto il maggior numero di voti (nel testo approvato in prima lettura alla Camera, in questo secondo caso si prevedeva un premio più basso di 321 seggi). Agli altri partiti che supereranno la soglia di sbarramento del 3% necessaria per accedere a Montecitorio (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di minoranze linguistiche) ne saranno assegnati 278. I restanti 12 seggi sono invece da attribuire nella circoscrizione estero. Una volta individuate le liste ammesse al riparto dei voti l’ufficio elettorale centrale nazionale procederà a una prima ripartizione provvisoria e temporanea di assegnazione dei seggi alle liste sulla base dei voti ottenuti in modo da verificare il conseguimento di 340 seggi da parte della lista maggioritaria.
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PREMIO MAGGIORANZA ALLA LISTA
Stop al sistema delle coalizioni
Coalizioni addio. L’Italicum nella sua versione finale assegna il premio di maggioranza del 15% alla lista che supera il 40% dei voti al primo turno o che vince al ballottaggio. Cancellando rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura tutte le disposizioni che facevano riferimento alle coalizioni di lista. Una soluzione che ha visto la forte opposizione di Forza Italia (e anche della minoranza Pd) che fino all’ultimo ha chiesto di tornare al premio di maggioranza (340 seggi) attribuito alla coalizione. Sempre Fi e minoranza dem ma anche Pi e Scelta civica proponevano la possibilità di un accorpamento tra liste al momento del ballottaggio. Nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, la soglia di voti necessaria per l’attribuzione del premio al primo turno era fissata al 37% ed era previsto sia per la lista che per «una coalizione di liste». Inoltre l’entità del premio di maggioranza era diversa a seconda che lo stesso fosse attribuito al primo turno – una percentuale di seggi pari alla cifra elettorale nazionale della lista o coalizione aumentata del 15 per cento fino a un massimo di 340 seggi – o al secondo turno – 321 seggi.
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SOGLIA DI SBARRAMENTO
Limite unico al 3% dei voti

Prevista una soglia di sbarramento per poter entrare alla Camera dei deputati. Accederanno alla ripartizione dei seggi solo le liste che abbiano ottenuto il 3% dei voti validi. Anche in questo caso sparisce nel testo il riferimento alle coalizioni, cancellato dal Senato. Il testo approvato in prima lettura a Montecitorio infatti prevedeva diverse soglie, proprio in considerazione del fatto che era prevista la possibilità di fare alleanze: 12% per le coalizioni (con un minimo del 4,5% per la singola lista coalizzata) e 8% per le liste non coalizzate. Si abbassa dunque la soglia di sbarramento (una norma fortemente voluta da Ncd) che diventa unica e vale solo per la singola lista. Fanno eccezione le disposizioni particolari per Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Ma potranno ottenere dei seggi anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi nella Regione stessa. Tra i partiti della minoranza che superano la soglia di sbarramento saranno ripartiti in base ai voti 278 seggi.
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BALLOTTAGGIO
Sotto il 40% confronto a due

Nel caso in cui una lista non raggiunga nella prima tornata elettorale il 40% dei voti validi per ottenere il premio di maggioranza di 340 seggi – mutuando il modello per l’elezione dei sindaci – scatta il ballottaggio tra i due partiti che hanno ottenuto il maggior numero di consensi. La consultazione dovrà tenersi la seconda domenica successiva a quella del voto. Anche per il ballottaggio è esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione (una richiesta che invece era stata avanzata da Forza Italia, minoranza Pd, Scelta civica e Pi). A verificare il mancato raggiungimento della soglia del 40% per aggiudicarsi il premio è l’ufficio elettorale centrale (il Movimento 5 Stelle chiedeva un quorum di elettori per ritenere valido il ballottaggio). Nel caso si proceda al secondo turno è prevista una scheda elettorale ad hoc, unica a livello nazionale in cui sono riprodotti in due distinti rettangoli, i contrassegni delle due liste ammesse. In un ordine stabilito con sorteggio da effettuare presso l’ Ufficio elettorale centrale nazionale. Anche il testo approvato in prima lettura alla Camera prevedeva la scheda unica nazionale per il ballottaggio. Nel corso dell’esame del Senato sono stati eliminati i riferimenti nella scheda per il ballottaggio alle colazioni di liste.
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CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
Territorio diviso in 100 collegi

Ai fini della presentazione delle liste di candidati, il territorio nazionale è diviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, suddivise in complessivi 100 collegi plurinominali. La determinazione dei collegi avverrà con decreto legislativo del Governo, da emanare secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. L’assegnazione del numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto viene determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione; i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengono assegnati in collegi plurinominali nei quali il numero di seggi non può essere inferiore a tre e superiore a nove.
Per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono previste disposizioni specifiche e la divisione è articolata in collegi uninominali.