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 2015  aprile 27 Lunedì calendario

Nello Stato dove l’economia dipendente dal Tar e il principio di uguaglianza di fronte alla legge va a farsi benedire

Mai come in questo periodo si ha l’impressione che l’apparato statale sia prigioniero della propria inefficienza e dell’incapacità della classe politica di ridurre la spesa pubblica. La delega fiscale, che ha preso forma nei tre decreti delegati approvati dal Consiglio dei ministri, è ancora un Vaso di Pandora e i giudizi sul modo in cui viene affrontata l’annosa questione dell’abuso di diritto sono contrastanti. Nel frattempo ci pensano i giudici, nel bene e nel male, a scardinare alcune certezze. Molti lettori si ricorderanno la sentenza della Corte Costituzionale di febbraio che ha dichiarato illegittima la nomina di 767 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto promossi senza rispettare i principi normativi che regolano l’iter di carriera e prevedono concorsi pubblici. Oltre allo scandalo provocato dal constatare che i controllori della probità fiscale degli italiani a casa propria distribuivano prebende all’italiana, subito si pose il problema se gli atti firmati dai dirigenti illegittimamente nominati avrebbero potuto essere dichiarati nulli. Si rischiano difatti migliaia di accertamenti vaporizzati dalla mancanza di poteri di chi li aveva disposti.Quando mai! La direttrice dell’Agenzia, Orlandi, e – con minore veemenza – il ministro Padoan subito avvertirono i contribuenti di non “sprecare i propri soldi” iniziando ricorsi inutili perché gli atti erano validi, anzi validissimi. Malauguratamente in Italia tuttora esistono persone disposte ad investire il proprio denaro per far valere i propri diritti e così un contribuente monzese ha ottenuto una sentenza dalla Commissione tributaria provinciale di Milano che sembra smentire le granitiche certezze del governo e dei suoi burocrati. I giudici ambrosiani, infatti, hanno ritenuto che un avviso di accertamento firmato da un presunto dirigente il cui nome risultava nell’elenco di quelli individuati dal Consiglio di Stato tra i promossi irregolarmente sia invalido. Tali atti devono essere firmati da personale di “carriera direttiva” e tale non era il funzionario nel caso di specie. Orbene, una sentenza da sola non costituisce un precedente inespugnabile ed è possibile che altri magistrati esprimano pareri diversi. I responsabili politici e dell’amministrazione, però, è bene che d’ora in poi si limitino a profondersi in sentite scuse per il malfunzionamento della Pubblica amministrazione e non si ergano da imputati a giudici.Un caso inquietante emerge invece dal Tar di Roma. A fronte della legittima richiesta di una ricorrente di vedersi liquidato un indennizzo dovuto dal ministero della Salute a partire dal 2009, i togati capitolini hanno stabilito che in effetti il diritto al risarcimento non si poteva negare, ma senza gli interessi di mora. Invero, il codice del processo amministrativo (c. p. a.) stabilisce che il resistente (la Pa) non deve pagare somme di denaro quando “ciò sia manifestamente iniquo” o “non sussistono altre ragioni ostative”. Ebbene tali ragioni sono state individuate nelle oggettive condizioni economiche (“debitamente documentate”!) in cui versa il ministero, nonché “la notoria situazione di congiuntura che ha imposto severi tagli alla spesa pubblica onde evitare la paventata insolvenza degli enti pubblici”.A leggere questo passo si rimane sbalorditi. Dimentichiamoci un momento la valutazione bizzarra che il Tar compie sui “severi tagli alla spesa” (ma che ne sa? Negli anni la spesa corrente non è mai diminuita), in ogni caso il principio è strabiliante: i pubblici amministratori non sanno tenere i conti in ordine e quindi è giusto che non paghino i debiti? Lo sgomento aumenta quando si capisce che questa linea di pensiero non è nuova poiché già altre decisioni del Tribunale amministrativo avevano sancito il principio nel 2014 e nel 2012.Si tratta però di una discrezionalità intollerabile: in primis non possono essere giudici amministrativi a decidere quando esistono “oggettive condizioni economiche” che impediscono di pagare. Di oggettivo non c’è nulla in una valutazione siffatta. Inoltre, uno squilibrio tra lo Stato creditore che esige dal cittadino il dovuto ed uno debitore che se non ha il denaro non paga, non solo ferisce il senso di giustizia ma rischia di creare una catastrofe. Chi comprerebbe più i titoli del debito pubblico italiano o degli enti locali se un domani, appellandosi all’art. 114 del c. p. a., la Regione X o il Comune Y potessero rifiutarsi di pagare gli interessi? Chi parteciperebbe agli appalti pubblici, correndo questi rischi rispetto ai propri compensi (speriamo che nessuno straniero legga questa sentenza)?È probabile che l’interpretazione che i giudici amministrativi hanno dato della norma sia distorta e, appunto, “manifestamente iniqua”. Se ci fossero dubbi intervenga subito il governo o il Parlamento a rimediare ad una simile stortura. E, ancora una volta, profonde scuse per come viene trattato il cittadino e il principio di uguaglianza di fronte alla legge non sarebbero sgradite.